Esonero contributivo 2022 per agenzie di viaggi e tour operator: come funziona lo sgravio

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La legge di conversione del decreto Sostegni ter prevede per agenzie viaggi e tour operator l'esonero dai contributi previdenziali fino a un massimo di cinque mesi per il periodo di aprile-agosto 2022. Sono esclusi dalla misura i premi e i contributi INAIL. L'esonero va utilizzato entro il 31 dicembre 2022 e si attende l'approvazione da parte della Commissione UE.

Esonero contributivo 2022 per agenzie di viaggi e tour operator: come funziona lo sgravio

Nel testo del Decreto Sostegni ter, convertito in legge, è stato previsto l’esonero contributivo per le agenzie di viaggi e i tour operator. Lo sgravio è riconosciuto per un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, e si riferisce al periodo di competenza aprile-agosto 2022.

Possono beneficiarne tutte le imprese incluse nelle due categorie a prescindere dalle dimensioni, sono esclusi però i premi e i contributi INAIL. L’esonero va utilizzato entro il 31 dicembre 2022.

La misura rientra tra gli Aiuti di Stato e per l’attuazione sarà necessaria l’approvazione da parte della Commissione Europea, sono attese anche le istruzioni operative da parte dell’INPS.

Esonero contributivo per le agenzie di viaggi: come funziona lo sgravio

Nel decreto Sostegni ter convertito in legge è prevista una misura dedicata alle agenzie viaggi e ai tour operator. Si tratta dell’esonero contributivo riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi, relativi al periodo aprile-agosto 2022.

Lo sgravio contributivo non pone limiti di dimensioni per le aziende, che possono usufruirne fino al termine del 31 dicembre 2022.

I datori di lavoro privati che operano in questo settore, dunque, potranno beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi a loro carico ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Resta invariata l’aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previsti dalla legge, in relazione ai versamenti dovuti, ed è concesso nel limite delle minori entrate contributive per l’anno 2022. L’esonero, infine, sarà riparametrato e applicato su base mensile.

Ad occuparsi del monitoraggio per il rispetto del limite di spesa sarà l’INPS. L’Istituto dovrà poi comunicare i risultati dell’attività di controllo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero del Turismo e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso in cui vengano riscontrati scostamenti rispetto al limite di spesa l’attività di concessione sarà bloccata.

Le minori entrate determinate dall’esonero contributivo, in totale 56,25 milioni di euro, saranno compensate riducendo il “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”, istituito con la Legge di Bilancio 2022, e che per il 2022 prevede 140 milioni di euro.

Esonero contributivo per le agenzie di viaggi, in attesa dell’approvazione della Commissione UE

La legge di conversione del decreto Sostegni ter, n. 4/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73, contiene le misure di sostegno alle imprese del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Dato che la misura di esonero dalla contribuzione previdenziale rientra nel quadro di aiuti di stato dell’Unione Europea, nello specifico nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, si dovrà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, prima di poterla mettere in atto.

La Commissione Europea, infatti, dovrà esprimersi a riguardo secondo l’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”

Si dovrà attendere, dunque, l’approvazione della Commissione Europea prima di poter attivare la misura. Sono attese anche le istruzioni operative da parte dell’INPS.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network