Edilizia libera, i lavori per i quali non serve la CILA

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Edilizia libera, quali sono i lavori per i quali non serve la CILA? Si tratta delle opere di manutenzione ordinaria, per le quali è possibile accedere alle agevolazioni fiscali senza richiesta di un'abilitazione amministrativa. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Edilizia libera, i lavori per i quali non serve la CILA

Edilizia libera, dall’Agenzia delle Entrate arriva un riepilogo dei lavori in casa per i quali non è richiesta la CILA.

Sono essenzialmente i lavori edili di manutenzione ordinaria quelli per i quali l’accesso alle agevolazioni fiscali non è subordinato alla preventiva richiesta di un titolo abilitativo.

Concessioni, autorizzazioni o comunicazione di inizio lavori sono quindi sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicante la data si avvio degli interventi, per parte delle opere ammesse al bonus ristrutturazione.

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Edilizia libera, i lavori per i quali non serve la CILA

È stato il decreto legislativo n. 222/2016 ad aver riordinato la materia dei procedimenti oggetto di autorizzazione nell’ambito dei lavori in edilizia e, successivamente, con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 è stato pubblicato il “Glossario dell’edilizia libera”, contenente l’elenco delle opere per le quali non è richiesta la presentazione della CILA.

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema con una risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi, che analizza le regole previste e le casistiche per le quali l’accesso alle agevolazioni fiscali sui lavori in casa non è subordinato alla richiesta di un titolo abilitativo.

Nell’ambito dell’edilizia libera rientrano buona parte dei lavori di manutenzione ordinaria, quali quindi quelli che consistono nella messa a norma di edifici e impianti tecnologici, così come parte delle opere individuate dall’articolo 16-bis del TUIR e, nello specifico:

  • i lavori per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti (come l’installazione di porte blindate);
  • i lavori per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • i lavori per conseguire risparmi energetici e, in particolare, l’installazione di impianti per l’impiego di fonti rinnovabili di energia (ad esempio, l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica);
  • i lavori volti alla prevenzione di infortuni domestici, come la sostituzione di impianti obsoleti o tubature del gas.

Si tratta quindi di lavori per i quali l’accesso al bonus ristrutturazione del 50 per cento, per un massimo di 96.000 euro di spesa, non è subordinato alla presentazione della CILA.

Non è necessaria la richiesta di titoli abilitativi e non è richiesto l’invio di comunicazioni al proprio Comune. Basterà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente la data di inizio lavori e l’attestazione circa l’accesso alle agevolazioni fiscali.

Edilizia libera e non, la classificazione dei lavori e delle autorizzazioni necessarie

Alla luce della normativa sopra citata, l’Agenzia delle Entrate fornisce una classificazione delle tipologie di lavori edili attualmente previsti e delle relative pratiche amministrative richieste:

  • attività edilizia “totalmente libera” (si tratta degli interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione al Comune);
  • interventi “in attività libera”, realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione al Comune (CILA) dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico;
  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire (riguarda gli interventi edilizi indicati nell’articolo 10 del Testo unico sull’edilizia);
  • attività edilizia soggetta a “super SCIA”, alternativa al permesso di costruire;
  • attività edilizia soggetta a “SCIA” (si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti in una delle categorie precedenti).

Sul fronte dell’edilizia libera, un elenco delle opere per il cui avvio non sono necessarie comunicazioni e altre pratiche amministrative è contenuto nel Glossario Unico allegato al decreto MIMIT del 2 marzo 2018, che si allega di seguito.

Glossario dell’edilizia libera
L’elenco (non esaustivo) dei lavori in casa per i quali non è richiesta la presentazione di alcun titolo abilitativo

Utile inoltre consultare la tabella A allegata al decreto legislativo n. 222/2016, all’interno della quale è possibile consultare per ciascun lavoro da eseguire gli adempimenti necessari.

Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222/2016
I titoli edilizi necessari per i lavori da eseguire

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