Contratto di lavoro, dall’Ispettorato i primi chiarimenti sul Decreto Trasparenza

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Contratto di lavoro, primi chiarimenti sulle informative da rendere al lavoratore per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Trasparenza. La circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022 fa il punto dei nuovi obblighi in capo alle aziende, semplificando gli oneri informativi.

Contratto di lavoro, dall'Ispettorato i primi chiarimenti sul Decreto Trasparenza

Contratto di lavoro, in chiaro i nuovi obblighi informativi per le aziende.

Le prime indicazioni sono contenute nella circolare dell’Ispettorato del Lavoro numero 4 del 10 agosto 2022.

Dai contenuti dell’informativa da rendere ai lavoratori fino alle sanzioni previste in caso di inadempienza, la circolare dell’INL n. 4/2022 fa il punto delle novità introdotte dal Decreto Trasparenza, in vigore dal 13 agosto.

Chiarimenti che semplificano i nuovi obblighi in materia di contratto di lavoro e, come specificato dall’Ispettorato, le aziende potranno comunicare la disciplina di dettaglio applicabile al rapporto mediante rinvio al contratto collettivo o altri documenti aziendali, consegnati al lavoratore o messi a disposizione dello stesso.

Contratto di lavoro, dall’Ispettorato i primi chiarimenti sul Decreto Trasparenza

Il Decreto Legislativo n. 104/2022, il Decreto Trasparenza, ha esteso gli obblighi informativi in capo alle aziende in relazione al contratto di lavoro, prevedendo nuovi adempimenti con decorrenza dal 13 agosto 2022.

Le novità si applicheranno non solo per i rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato e anche nell’ambito del lavoro agricolo, ma anche ad ulteriori tipologie di rapporti di lavoro quali i contratti di somministrazione, di lavoro intermittente, le collaborazioni etero-organizzate, i contratti co.co.co e le prestazioni occasionali.

Gli obblighi di informativa si applicheranno poi anche nell’ambito del lavoro domestico, ai rapporti di lavoro marittimo e della pesca e con le pubbliche amministrazioni.

Questi alcuni degli aspetti posti in evidenza dall’Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, che fornisce i primi chiarimenti sulle novità in materia di trasparenza.

In merito alle modalità di comunicazione delle informazioni relative al rapporto di lavoro, sarà possibile utilizzare l’email personale del lavoratore o quella aziendale, specificando che le stesse saranno conservate e rese accessibili per cinque anni dalla conclusione del contratto.

Ma tra gli aspetti centrali della circolare dell’INL vi sono le regole operative per indicare le informazioni necessarie.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - circolare n. 4 del 10 agosto 2022
D.Lgs. n. 104/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” - prime indicazioni

Contratto di lavoro, informativa con rimando al CCNL

Al centro delle modifiche introdotte dal Decreto Trasparenza vi è indubbiamente la riscrittura di quanto previsto dagli articoli da 1 a 4 del D.Lgs. n. 152/1997 relativo all’obbligo di fornire le informazioni relative alle condizioni del contratto di lavoro da parte dell’azienda.

Si ampliano le informazioni da fornire obbligatoriamente al lavoratore, quali ad esempio l’identità delle parti (anche nell’ambito dei rapporti di somministrazione), il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, gli enti destinatari dei contributi previdenziali e assicurativi e, ancora, sui tempi di lavoro è richiesto un maggior dettaglio in ragione della prevedibilità o meno della prestazione lavorativa.

Contenuti più chiari che appesantiscono gli adempimenti per le aziende, sia per le nuove assunzioni che per i rapporti di lavoro già instaurati, e sui quali le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro fungono da semplificazione.

Come indicato nella circolare n. 4/2022 dell’INL, il nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni rinviando al CCNL applicato.

Tuttavia, l’Ispettorato evidenzia che con la consegna del contratto individuale di lavoro o la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sono già forniti i principali contenuti previsti dal Decreto Trasparenza, quali l’orario di lavoro, l’importo della retribuzione o ancora le mensilità previste.

Sarà quindi possibile per le aziende comunicare la disciplina di dettaglio anche mediante il rinvio al CCNL applicato o ad altri documenti aziendali, da consegnare al lavoratore o mettere a disposizione in azienda.

Contratto di lavoro, Decreto Trasparenza anche per i rapporti di lavoro avviati dal 2 al 12 agosto 2022

Ulteriori chiarimenti riguardano la data di decorrenza dei nuovi obblighi.

Il Decreto Trasparenza entra in vigore dal 13 agosto e si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, per i quali il lavoratore potrà richiedere l’integrazione delle informazioni già fornite.

Nessun vuoto per i rapporti di lavoro instaurati dal 2 al 12 agosto: l’Ispettorato evidenzia che seppure la norma sembra escludere questo periodo temporale, trovano comunque applicazione i medesimi principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori. Anche questi potranno quindi richiedere apposita informativa all’azienda circa il rapporto di lavoro.

In merito ai tempi per adempiere, per i nuovi contratti l’obbligo scatterà all’atto dell’instaurazione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In caso di inadempimento si applicherà la sanzione da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Le informazioni non contenute nel contratto di lavoro o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro potranno in ogni caso essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa o entro il mese successivo.

Come evidenziato dall’Ispettorato, il datore di lavoro sarà quindi sempre tenuto a consegnarli al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, pena l’applicazione della sanzione prevista.

Nel caso di documenti incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile solo una volta trascorsi i termini per l’integrazione delle informazioni omesse.

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