Freelance e collaboratori: le regole del congedo INPS di maternità e paternità

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Anche per freelance e collaboratori sono previste tutele nel corso del periodo di gravidanza, maternità e paternità. L'INPS riepiloga requisiti e regole di calcolo delle indennità riconosciute agli iscritti alla Gestione Separata

Freelance e collaboratori: le regole del congedo INPS di maternità e paternità

Non solo i dipendenti, ma anche chi lavora come freelance e i collaboratori hanno diritto a specifiche tutele nel corso del periodo della gravidanza, della maternità e della paternità.

Gli iscritti alla Gestione Separata INPS beneficiano delle tutele economiche previste in caso di nuove nascite, misure che consentono a chi intende “mettere su famiglia” di vivere con maggiore serenità il periodo della gravidanza così come i primi mesi dall’arrivo del figlio o della figlia.

A fare il punto sulle regole, sui requisiti d’accesso ma anche sulle modalità di calcolo delle indennità riconosciute alle neo mamme e ai neo papà è l’INPS, con una scheda informativa pubblicata il 26 settembre 2025.

Freelance e collaboratori: le indennità INPS per gravidanza, maternità e paternità

Il congedo di maternità, così come il congedo di paternità, rappresentano la prima forma di tutela per le famiglie. Si tratta di misure che solitamente vengono associate al lavoro dipendente, ma non è così.

Anche gli iscritti alla Gestione Separata INPS possono accedervi, come nel caso di freelance e collaboratori. I lavoratori autonomi, così come i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) possono presentare domanda, rispettando i requisiti previsti.

Come evidenziato dall’INPS nella notizia del 26 settembre 2025, l’indennità di maternità e paternità spetta a chi lavora in forma autonoma o ai collaboratori nei seguenti casi:

  • iscrizione alla Gestione Separata INPS;
  • non essere in pensione;
  • non avere già un’altra assicurazione obbligatoria per la maternità (per esempio, i dipendenti a tempo indeterminato, che già beneficiano quindi delle indennità di congedo);
  • almeno un mese di contributi alla Gestione Separata versati nei 12 mesi prima del periodo di maternità/paternità.

Le indennità spettano in caso di nuove nascite, ma anche in caso di adozione e affidamento.

In aggiunta, l’INPS ricorda che per i collaboratori vige il principio dell’automaticità delle prestazioni: le indennità spettano anche se il committente non ha versato i contributi. Discorso diverso invece per i freelance con partita IVA, responsabili dei versamenti contributivi.

Congedo di maternità e paternità per collaboratori e freelance, i mesi di indennità spettanti

Le regole generali relative al congedo di maternità sono le stesse per dipendenti e autonome. Il periodo indennizzato parte dai due mesi che precedono il parto e dura fino ai tre mesi successivi, per un totale quindi di cinque mesi di congedo.

A differenza delle lavoratrici dipendenti, per le autonome il pagamento dell’indennità INPS è garantito anche in caso di continuazione dell’attività lavorativa.

In caso invece di gravidanza a rischio, o di lavori in contesti pregiudizievoli per la lavoratrice, la ASL e la Direzione territoriale del lavoro possono prevedere l’interdizione anticipata e prorogata, con l’obbligo di astensione prima dei due mesi canonici e con la possibilità di prolungamento del congedo fino a sette mesi dopo la nascita. In questo caso è obbligatoria l’astensione dall’attività lavorativa.

In aggiunta, se prima della maternità il reddito percepito dal collaboratore o freelance non supera i 9.456,53 euro (soglia prevista per il 2025 e soggetta a rivalutazione annuale), si può richiedere l’indennità di maternità per gli ulteriori tre mesi immediatamente successivi al periodo di congedo.

Congedo flessibile, possibile usare i 5 mesi dopo il parto

L’INPS ricorda inoltre che il congedo di maternità è flessibile: si può decidere di iniziare il periodo indennizzato un mese prima del parto o utilizzare tutte e cinque le mensilità dopo la nascita. Non servono certificati specifici, ma è necessario indicare la scelta nella domanda.

Si ricorda che, anche in questo caso, non c’è obbligo di astensione ma è sempre continuare a lavorare e prendere ugualmente l’indennità.

Congedo anche per i papà freelance e collaboratori

Anche i papà possono usufruire del congedo.

Si tratta di una possibilità concessa sia quando la mamma non può fruirne, ad esempio in caso di morte, grave infermità o abbandono del figlio, ma anche in caso di affido esclusivo del figlio al padre.

Anche in questi caso la durata del congedo è sempre di cinque mesi. Solo se la madre non lavora, il periodo si riduce ai tre mesi canonici previsti dopo il parto.

Anche i padri freelance e collaboratori non sono obbligati ad astenersi dal lavoro e hanno diritto agli ulteriori tre mesi di indennità se nell’anno precedente l’evento di paternità ha un reddito inferiore a 9.456,53 euro per il 2025.

Domanda di congedo entro un anno dalla fine del periodo coperto dall’indennità INPS

L’indennità riconosciuta alle neo mamme e nei casi specificati ai neo papà, è pari all’80 per cento di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi. Il pagamento avviene direttamente da parte dell’INPS, mediante bonifico sul conto corrente o con bonifico postale.

È bene specificare che si può fare domanda entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. È quindi importante presentare richiesta per tempo sul sito INPS, utilizzando le credenziali SPID o CIE.

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