Comunicazione PEC, scadenza il 1° ottobre 2020 per evitare le sanzioni

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Scadenza il 1° ottobre per la comunicazione della PEC, il domicilio digitale delle imprese in forma societaria ed individuale. In caso di omessa comunicazione al ReI, sono previste sanzioni pecuniarie fino a 2.064 euro.

Comunicazione PEC, scadenza il 1° ottobre 2020 per evitare le sanzioni

Scadenza comunicazione PEC il 1° ottobre 2020: ultimo giro di boa per adempiere al nuovo obbligo introdotto dal decreto Semplificazioni.

L’obbligo di dotarsi di PEC non è una novità. Per le società, avere un indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio dal lontano 2008, mentre per le imprese individuali dal 2012.

Un obbligo rimasto per anni senza sanzioni, e quindi spesso violato da società ed imprese. Il decreto Semplificazioni, nel prevedere la scadenza del 1° ottobre per la comunicazione della PEC al ReI, ha introdotto una disciplina sanzionatoria particolarmente gravosa.

Le società che non comunicheranno l’indirizzo PEC, ora domicilio digitale, rischiano una sanzione pecuniaria tra i 206 ed i 2.064 euro. Per le imprese individuali, la multa va da un minimo di 30 e fino a 1.548 euro.

La novità è stata introdotta nell’insieme di misure volte a semplificare e digitalizzare il rapporto tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, rendendo obbligatorio comunicare la PEC e verificarne il corretto funzionamento.

La scadenza del 1° ottobre 2020 riguarda le imprese costituite in forma societaria ed individuale che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (ex PEC) al ReI.

Comunicazione PEC, scadenza il 1° ottobre 2020 per evitare le sanzioni

L’obbligo di comunicazione della PEC, ora domicilio digitale, è una delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni n. 76/2020.

L’articolo 37 fissa al 1° ottobre 2020 la scadenza per le imprese già costituite in forma societaria ed individuale, che entro tale termine dovranno comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale qualora non l’avessero già fatto.

In caso di omessa comunicazione o di cancellazione della PEC, si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Per le imprese costituite in forma societaria che dovessero “saltare” la scadenza del 1° ottobre per la comunicazione della PEC, la sanzione prevista va da un minimo di 206 e fino ad un massimo di 2.064 euro. Per le imprese individuali si va invece da 30 euro e fino ad un massimo di 1.548 euro.

L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale si applica anche ai professionisti con cassa, che in caso di omessa comunicazione rischiano prima la diffida e poi la sospensione.

Comunicazione PEC al Registro delle Imprese: i passi da compiere entro il 1° ottobre 2020

In vista dell’ormai imminente scadenza del 1° ottobre 2020, le Camere di Commercio invitano le imprese a muoversi per tempo, per evitare l’applicazione della pesante disciplina sanzionatoria.

Stando alle indicazioni fornite dalla CCIAA di Firenze, le imprese dovranno:

  • verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);
  • controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
  • in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita “Pratica Semplice - iscrizione PEC” disponibile online all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action.

Per verificare l’iscrizione della PEC (domicilio digitale) al Registro delle Imprese, sarà necessario:

Come ricordato da Unioncamere, la comunicazione del domicilio digitale è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa direttamente dal sito ipec-registroimprese.infocamere.it, oppure seguendo le istruzioni sul sito della Camera di commercio del proprio territorio.

Come già ricordato, l’obbligo di comunicazione non si applica alle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC, attivo e nella propria disponibilità esclusiva.

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