Commercialisti, diffida e sospensione senza comunicazione del domicilio digitale

Anna Maria D’Andrea - Commercialisti ed esperti contabili

Commercialisti, diffida per chi non ha comunicato la PEC, il domicilio digitale obbligatorio previsto dal decreto Semplificazioni. In caso di mancato invio entro il termine di 30 giorni è prevista la sospensione dall'Albo. A stabilirlo è l'Informativa CNDCEC n. 98/2020.

Commercialisti, diffida e sospensione senza comunicazione del domicilio digitale

Commercialisti, diffida e rischio di sospensione dall’Albo nel caso di mancata comunicazione del domicilio digigitale.

A darne notizia è l’Informativa n. 98/2020 del CNDCEC, indirizzata agli Ordini locali, con la quale vengono recepite le novità introdotte dal decreto Semplificazioni.

La comunicazione dell’indirizzo PEC (cioè il domicilio digitale) diventa obbligatoria. In caso di mancato adempimento entro 30 giorni dalla diffida, è prevista la sanzione della sospensione.

Commercialisti, diffida e rischio sospensione senza comunicazione del domicilio digitale

È stato il decreto Semplificazioni n. 76/2020, all’articolo 37, a prevedere la nuova disciplina sanzionatoria per i professionisti in caso di mancata comunicazione del proprio indirizzo di domicilio digitale.

L’Informativa del CNDCEC agli Ordini locali, trasmessa il 31 agosto 2020, sollecita a formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione della PEC per tutti i professionisti che non l’avessero ancora effettuato.

Il termine per comunicare il domicilio digitale sarà fissato in 30 giorni dalla diffida. In caso di mancata ottemperanza, è prevista la sanzione della sospensione dall’Albo.

Sospensione dall’Albo per i commercialisti che non comunicano il domicilio digitale

La sospensione dall’Albo scatterà in caso di mancata comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla diffida e la sanzione sarà applicata fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal decreto-legge 76/2020 in vigore dal 16 luglio scorso.

Nell’Informativa del 31 agosto 2020 il CNDCEC conclude ricordando che:

“la comunicazione della pec da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi pec, in particolare la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine ad opera del Ministero vigilante (art. 16, comma 7-bis, d.l. 185/2008).”

CNDCEC - Informativa n. 98 del 31 agosto 2020
Mancata comunicazione dell’indirizzo pec all’Ordine - Sistema sanzionatorio introdotto dal decreto-legge “semplificazioni”

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