Commercialisti, aggiornato il Codice Deotologico: subentro con PEC dal 1° febbraio

Francesco Oliva - Commercialisti ed esperti contabili

Codice Deontologico aggiornato per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili: a comunicarlo è il CNDCEC e a partire dal 1° febbraio 2019 il subentro al collega dovrà essere comunicato a mezzo PEC.

Commercialisti, aggiornato il Codice Deotologico: subentro con PEC dal 1° febbraio

Codice Deontologico aggiornato per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: a darne notizia è il CNDCEC, con la nota informativa n. 10 del 29 gennaio 2019.

La novità è una e sarà operativa a partire dal 1° febbraio 2019, quando nel caso di subentro ad un collega i commercialisti saranno obbligati a comunicare la sostituzione e il recesso dell’incarico a mezzo PEC, qualora il cliente non abbia già proceduto ad informarlo.

È l’articolo 16 del Codice Deontologico ad esser stato modificato, è così come specificato dal CNDCEC, fino al 31 gennaio i commercialisti potranno continuare ad informare il collega in merito alla sostituzione dell’incarico professionale con modalità diverse (raccomandata, e-mail o telefono).

Codice Deontologico Commercialisti: subentro con PEC dal 1° febbraio

Come sopra anticipato, è l’articolo 16 del Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ad esser stato modificato. Nel dettaglio, la novità in materia di subentro ad un collega, operativa dal 1° febbraio 2019 stabilisce che il professionista, prima di accettare l’incarico, deve:

“accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio tramite p.e.c.”

In precedenza non era stata disposta una specifica modalità di comunicazione al collega e in linea di principio era ammessa qualsiasi modalità, dalla telefonata, al messaggio fino alla semplice e-mail.

Tutti i dettagli sono contenuti nella nota informativa n. 10/2018, che di seguito si allega accanto alla nuova versione del Codice Deontologico messa a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:

CNDCEC - Informativa n. 10/2019
Aggiornamento Codice Deontologico Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Codice Deontologico Commercialisti (aggiornato con le novità in vigore dal 1° febbraio 2019)
Scarica il Codice Deontologico allegato all’informativa CNDCEC n. 10/2019

Subentro al collega, gli obblighi dei commercialisti

Per una lettura più completa, si riporta di seguito il nuovo articolo 16 del Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con le modifiche in vigore dal 1° febbraio 2019.

“Articolo 16
SUBENTRO AD UN COLLEGA
1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono.

2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio tramite p.e.c.;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo;
c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.

3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività professionali il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso.

5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato.

6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.

7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine.

9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.”

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