Cumulo giuridico per il commercialista ritardatario

Emiliano Marvulli - Commercialisti ed esperti contabili

Cumulo giuridico delle sanzioni per il commercialista che ritarda l'invio delle dichiarazioni dei redditi dei propri clienti quando la violazione è formale perché non ha inciso sulla posizione fiscale dei contribuenti, che hanno comunque provveduto a pagare l'imposta dovuta. Lo afferma la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 14246 del 25 maggio 2021.

Cumulo giuridico per il commercialista ritardatario

Il commercialista che ritarda l’invio delle dichiarazioni dei redditi dei propri clienti ha diritto al cumulo giuridico delle sanzioni quando la violazione è formale perché non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione.

Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza numero 14246 del 25 maggio 2021 della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 14246 del 25 maggio 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 14246 del 25 maggio 2021.

La decisione - La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello proposto da un commercialista nell’ambito di una controversia sorta a seguito della notifica di un avviso di contestazione per omessa e/o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti.

L’atto era stato impugnato dal professionista il quale contestava il cumulo materiale applicato dall’Amministrazione Finanziaria perché il ritardato invio costituiva una violazione meramente formale e si sarebbe dovuto applicare il più conveniente cumulo giuridico.

La CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente sul rilievo della natura meramente formale della violazione commessa dall’appellante e, quindi, della applicabilità, quanto alla determinazione della relativa sanzione, del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997.

Avverso la decisione d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affermando che il ritardato invio delle dichiarazione a lui affidate dal contribuente-cliente costituisce una violazione sostanziale e non meramente formale, rispetto alla quale è del tutto irrilevante la circostanza se tale violazione abbia comportato effetti sulla determinazione della base imponibile e/o al versamento del tributo.

Da qui la legittimità dell’applicazione del cumulo materiale, per effetto del quale si è provveduto alla somma delle sanzioni applicate per l’invio di ogni singolo file.

Ritenendo infondato il motivo di doglianza, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Nel caso di specie, l’avviso di contestazione trova origine nel fatto che il commercialista, dopo aver ricevuto oltre il termine di presentazione 34 dichiarazioni fiscali, ha trasmesso le stesse all’Amministrazione finanziaria oltre il termine di trenta giorni dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti.

A parere della Corte di cassazione la condotta del commercialista che ritarda l’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti ha natura di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione.

Infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la distinzione tra infrazioni formali e sostanziali rileva anche con riferimento all’intermediario tenuto alla trasmissione di dichiarazioni fiscali, essendo ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta agevola l’evasione o, comunque, determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e fattispecie in cui essa arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).

Ne consegue la compatibilità dell’art. 12 del d.lgs. 1997 n. 472 con l’art. 7 del d.lgs. n. 241 del 1997, ratione temporis vigente.

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