Bonus 100 euro: a chi spetta, requisiti e novità

Bonus 100 euro con pagamento a gennaio 2025: a chi spetta e quali sono i requisiti per ottenerlo? Tutte le novità nel decreto in materia di IRPEF e IRES approvato in Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024

Bonus 100 euro: a chi spetta, requisiti e novità

Bonus di 100 euro in arrivo a gennaio 2025 in favore dei lavoratori dipendenti.

A chi spetta e quali sono i requisiti specifici richiesti? A definire le novità è il decreto legislativo in materia di IRPEF e IRES approvato dal Governo nel corso del Consiglio dei Ministri del 30 aprile.

Il già rinominato “bonus Befana” spetterà ai dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro, ma non solo. Tra i requisiti richiesti anche la presenza del coniuge o di almeno un figlio a carico, condizione quest’ultima prevista anche per i nuclei monogenitoriali.

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Bonus 100 euro sulla tredicesima: a chi spetta, importi e novità

Ammontano a 100 milioni di euro circa le risorse in campo per il riconoscimento del bonus di 100 euro.

A beneficiarne le famiglie monoreddito con reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro e coniuge e almeno un figlio a carico e i nuclei monogenitoriali.

Questi i dettagli sul bonus previsto dal decreto di riforma IRPEF e IRES approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, in parallelo al via libera al decreto Coesione.

In prima battuta si parlava di un nuovo bonus di 80 euro erogato una tantum sulla tredicesima mensilità ai contribuenti con reddito fino a 15.000 euro, già ad oggi beneficiari del trattamento integrativo.

Misura sulla quale è subito arrivato un restyling: dagli 80 euro aggiuntivi si è passati ad un bonus di 100 euro, introdotto nelle more dell’avvio del regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità.

Questi i requisiti specifici che definiscono chi avrà diritto al bonus aggiuntivo erogato a gennaio 2025:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Ai requisiti reddituali e relativi alla composizione fiscale del nucleo familiare si affianca quello relativo all’imposta dovuta che, al pari di quanto previsto in materia di trattamento integrativo, dovrà essere superiore alle detrazioni spettanti.

Se quindi le detrazioni spettanti comportano di fatto l’esonero dall’IRPEF, il bonus non sarà erogato pur in presenza degli ulteriori requisiti richiesti.

Non avranno diritto al bonus di 100 euro anche gli incapienti, ossia i contribuenti con redditi inferiori a 8.500 euro.

A finanziare il nuovo contributo per i dipendenti sarebbero:

  • le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, il “patto” tra partite IVA e Fisco sul quale il Governo sembra puntare sempre di più;
  • la revisione dei meccanismi di stanziamento del fondo di coesione europeo.

Gli incassi che deriveranno dallo strumento - per la cui adesione ci sarà tempo fino al 15 ottobre - potrebbero fare da base non solo alla conferma delle tre aliquote IRPEF anche nel 2025 (o, incassi permettendo, alla riduzione a due dei valori dell’imposta), ma anche alla misura straordinaria sulle tredicesime.

Nella riforma fiscale una flat tax anche sulla tredicesima mensilità

Il bonus aggiuntivo di 100 euro anticipa alcune delle novità attese con l’attuazione della legge delega in materia di riforma fiscale, che tocca anche il tema della detassazione delle tredicesime.

Nello specifico è l’articolo 5 relativo ai Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche a prevedere:

“l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”

La legge delega sulla riforma fiscale delinea quindi i criteri per l’avvio della flat tax sulle tredicesime, nonché sugli straordinari, ossia di una tassazione agevolata rispetto all’IRPEF.

L’obiettivo è chiaro: rendere meno gravosa la tassazione della mensilità aggiuntiva di dicembre, che ad oggi risulta più “pesante” per via del venir meno dell’applicazione di detrazioni e altri bonus fiscali, come per l’appunto il trattamento integrativo.

La previsione di un bonus una tantum anticipa quindi l’avvio dell’imposta sostitutiva agevolata indicata dalla delega fiscale, anche se il pagamento avverrà solo dopo la mensilità aggiuntiva di dicembre e nello specifico nel mese di gennaio 2025.

Le altre novità del decreto primo maggio: dal superbonus lavoro ai premi di produttività

Oltre al bonus tredicesima, il decreto primo maggio si occupa di altri interventi a sostegno delle assunzioni e dei redditi da lavoro dipendente:

Gli incentivi di cui si parla sono diversi:

  • riforma dei fondi coesione per aumentare le risorse a favore di quello che giornalisticamente è stato ribattezzato Superbonus Lavoro, ovvero l’extra deduzione del 120 (o 130) per cento concessa alle aziende che incrementano la forza lavoro, già introdotta dalla riforma fiscale lo scorso anno ma ancora non attuata;
  • bonus assunzioni al Sud;
  • detassazione premi di produzione.

Il cd superbonus lavoro, in particolare, non è una novità ma l’attuazione di una misura già approvata ma ancora non utilizzabile.

Questa super deduzione sarà pari:

  • al 120 per cento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • al 130 per cento per chi assume lavoratori “svantaggiati” (allegato 1 del DL n. 216/2023):
    • persone con disabilità;
    • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991;
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    • donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014);
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
    • lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Un apposito decreto interministeriale definirà finalmente lo stanziamento finanziario e le diverse disposizioni, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, così da garantire che la maggiorazione complessiva non superi il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Parziale passo indietro invece sui premi di produttività, per i quali l’aliquota sale dal 5 al 10 per cento, sempre per importi non superiori a 3.000 euro lordi.

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