Assegno unico INPS per i figli a carico: requisiti, domanda e pagamenti per il 2023

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'assegno unico è la prestazione INPS per le famiglie con figli a carico. In questa guida tutte le novità per il 2023, dai requisiti per la domanda alle maggiorazioni previste, fino alle date di pagamento degli importi spettanti

Assegno unico INPS per i figli a carico: requisiti, domanda e pagamenti per il 2023

L’assegno unico e universale per i figli a carico è una misura a sostegno della genitorialità in vigore da marzo 2022, da quando, come previsto dal Dlgs n. 230/2021, ha sostituito gli ANF, cioè gli assegni per il nucleo familiare.

La prestazione spetta alle famiglie con figli, a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, senza limiti di età per i figli con disabilità. L’importo viene parametrato in base alla composizione del nucleo e al valore ISEE. Non concorre alla formazione di reddito ai fini IRPEF.

Per il 2023 sono in vigore diverse maggiorazioni della somma spettante, le quali vengono erogate in presenza di specifiche condizioni del nucleo familiare.

La domanda si presenta all’INPS tramite i canali messi a disposizione dall’Istituto.

Beneficiari e requisiti per l’assegno unico INPS

L’assegno unico e universale INPS per i figli a carico è riconosciuto su domanda ai nuclei familiari a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni. La prestazione spetta per i figli maggiorenni, fino al compimento del ventunesimo anno, purché:

  • frequentino l’università o corsi di formazione scolastica o professionale;
  • svolgano un tirocinio o attività lavorativa per un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • siano disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgano il servizio civile universale.

L’assegno, poi, spetta alle famiglie per ogni figlio a carico con disabilità. In questo caso non si applica alcun limite di età.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per accedere alla prestazione si fa presente che l’assegno unico può essere richiesto da tutte le categorie di cittadini e cittadine: lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico sia del privato), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc., anche in assenza di ISEE o con un valore superiore alla soglia di euro 43.240 euro.

L’unica condizione per la fruizione del sussidio è che i richiedenti siano in possesso congiuntamente di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Quanto spetta con l’assegno unico? Importo e maggiorazioni

L’importo dell’assegno unico spettante non è lo stesso per tutti. Il valore della prestazione, infatti, varia sulla base di determinati fattori:

  • il valore ISEE del nucleo familiare;
  • il numero di figli a carico e la loro età;
  • eventuali maggiorazioni riconosciute.

Nello specifico la somma erogata dall’INPS ogni mese è composta da:

  • una quota variabile;
  • una quota a titolo di maggiorazioni.

La prima è determinata in modo progressivo in base al valore ISEE del nucleo familiare. Per il 2023, come ribadito in più occasioni dall’INPS, l’importo base della prestazione per figlio, senza alcuna maggiorazione, va da un minimo di 54,10 euro, in assenza di ISEE o con un valore pari o superiore a 43.240 euro, ad un massimo di 189,20 euro per ISEE fino a 16.215 euro.

L’importo, poi, può essere maggiorato sulla base di numerosi altri elementi. L’assegno, infatti, aumenta in caso di:

  • nuclei familiari numerosi (per i figli successivi al secondo);
  • figli fino a un anno d’età;
  • figli di età compresa tra 1 e 3 anni per i nuclei familiari con almeno tre figli;
  • madri di età inferiore a 21 anni;
  • nuclei con quattro o più figli;
  • genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • figli affetti da disabilità.

Le maggiorazioni previste per i nuclei con figli con meno di un anno d’età, con almeno quattro figli a carico e con figli disabili sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e sono in vigore da gennaio. Nello specifico su tratta dei seguenti aumenti:

  • l’aumento del 50 per cento dell’importo per i figli con meno di un anno d’età;
  • l’aumento del 50 per cento della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico;
  • la stabilizzazione, a regime, degli aumenti previsti per il 2022 in favore nuclei familiari con figli disabili.

Per quanto riguarda i nuclei con figli disabili, infatti, la Legge di Bilancio ha reso strutturali le modifiche introdotte in via temporanea lo scorso anno e cioè:

  • l’assegno unico è erogato ai nuclei con figli disabili senza limiti di età con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
  • le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Inoltre, è confermato per il 2023 e per il 2024 l’incremento di 120 euro al mese nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, previsto dall’articolo 5, comma 9-bis, del DL n. 230/2021.

L’INPS ha fornito le tabelle degli importi spettanti aggiornate sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e dei componenti dello stesso nella circolare n. 41 pubblicata il 7 aprile 2023. Si rimanda al testo integrale della stessa per tutti gli altri dettagli su importi e maggiorazioni.

INPS - Circolare n. 41 del 7 aprile 2023 - Allegato 1
Nuovi importi dell’assegno e relative soglie ISEE aggiornate

Il decreto lavoro, inoltre, ha previsto una ulteriore maggiorazione per i nuclei familiari in particolari condizioni. Si tratta dell’aumento dell’importo di 30 euro che finora è stato riconosciuto ai nuclei in cui entrambi i genitori risultano occupati e che da giugno viene erogato anche alle famiglie con un solo genitore vedovo e lavoratore.

Il servizio INPS per la simulazione del calcolo

Per consentire alle famiglie di un quadro più chiaro riguardo la prestazione economica spettante l’INPS ha messo a disposizione da aprile la nuova versione aggiornata del servizio che permette ai cittadini e alle cittadine di simulare il calcolo dell’importo dell’assegno unico.

Il sistema automatizzato propone all’utente una serie di domande in successione che cambiano dinamicamente in base alle risposte fornite.

Compilando tutti i dati richiesti, gli interessati potranno calcolare l’importo dell’assegno che verrà corrisposto per l’anno in corso, applicando anche le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Il servizio è disponibile sul sito dell’INPS alla voce “Simulatore” nel menu dei servizi dedicato all’assegno unico. L’utilizzo del simulatore non implica la presentazione della domanda che andrà inviata secondo le consuete modalità.

Come fare domanda per l’assegno unico per i figli a carico

Per poter ricevere l’assegno unico per i figli a carico è necessario presentare un’apposita domanda all’INPS, la quale avrà una durata annuale. I richiedenti in possesso dei requisiti previsti possono utilizzare i diversi canali messi a disposizione dall’Istituto.

La domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori che esercita la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. Può essere inviata anche da un tutore o dagli stessi figli al compimento della maggiore età.

In fase di compilazione, il genitore richiedente può indicare le modalità di pagamento che preferisce ed eventualmente inserire anche i dati di pagamento dell’altro genitore nel caso di opzione per la ripartizione dell’assegno al 50 per cento. In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100 per cento dell’importo spettante.

Si può trasmettere direttamente online dalla home page del sito dell’Istituto accedendo all’apposito servizio tramite credenziali SPID (almeno di livello 2), CIE o CNS.

In alternativa è possibile utilizzare l’App INPS Mobile, usufruire dei servizi offerti dagli istituti di patronato oppure chiamare il contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico).

Come annunciato dall’INPS lo scorso dicembre, la prestazione dell’assegno unico è rinnovata automaticamente senza il bisogno di presentare una nuova domanda. L’importo, infatti, viene erogato automaticamente a tutti i beneficiari che già ricevono la prestazione (con una domanda in corso di validità), i quali non saranno tenuti a presentare la domanda di rinnovo ogni anno.

I richiedenti, però, saranno tenuti a comunicare all’INPS eventuali variazioni nelle informazioni indicate in precedenza, tramite la presentazione di una DSU aggiornata, come ad esempio:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Chi, invece, non ha mai beneficiato dell’assegno unico dovrà presentare la domanda secondo le consuete modalità. Lo stesso per chi ha una domanda con stato respinta, revocata o decaduta oppure è stata oggetto di rinuncia.

Si ricorda che per le domande presentate presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l’assegno unico spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per quelle successive al 30 giugno l’assegno viene erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Quando arrivano i pagamenti e gli arretrati dell’assegno unico

Fino a qualche mese fa non c’era una data unica per il pagamento delle mensilità dell’assegno unico. Lo scorso aprile, però, l’INPS ha fornito il nuovo calendario da seguire.

Grazie a un’istruttoria semplificata delle domande, infatti, l’Istituto fa distinzione tra gli assegni che non hanno subito variazioni nel mese precedente e quelle che, invece, sono cambiati in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo familiare, come ad esempio la nascita di un nuovo figlio.

Le due finestre temporali da tenere a mente, dunque, sono quelle indicate nella tabella di seguito.

Data Tipologia domanda
Dal 10 al 20 di ogni mese Assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente
Dal 20 al 30 di ogni mese Assegni che hanno subito variazioni rispetto al mese precedente per via di cambiamenti delle condizioni del nucleo familiare

Nuove domande presentate nel mese precedente

Come annunciato dall’INPS il 10 luglio 2023, poi, per agevolare ulteriormente le famiglie che percepiscono la prestazione e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione, l’Istituto e la Banca d’Italia hanno concordato le date esatte dei pagamenti delle rate da luglio a dicembre del 2023.

Queste le date per l’accredito dell’assegno unico da segnare in calendario:

  • 17, 18, 19 Luglio;
  • 18, 21, 22 Agosto;
  • 15, 18, 19 Settembre;
  • 17, 18, 19 Ottobre;
  • 16, 17, 20 Novembre;
  • 18, 19, 20 Dicembre.

Chi riceve un importo oggetto di conguaglio, a credito o a debito, oppure chi ha presentato una nuova domanda dovrà attendere qualche giorno in più, il pagamento arriverà nell’ultima settimana del mese.

Per controllare l’accredito INPS, così come lo stato della domanda presentata, è possibile collegarsi al fascicolo previdenziale del cittadino, disponibile nell’area riservata del Portale dell’Istituto, al quale si accede tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Attraverso il Centro Notifiche, poi, è possibile controllare quando arriva l’assegno unico.

Come sottolineato anche in precedenza gli eventuali arretrati della prestazione vengono corrisposti dopo l’invio della DSU aggiornata al nuovo anno che deve essere trasmessa entro il limite massimo del 30 giugno. Senza una dichiarazione aggiornata, infatti, dal 28 febbraio l’assegno viene erogato con l’importo minimo.

Assegno unico e reddito di cittadinanza

L’assegno unico per i figli a carico è compatibile con il reddito di cittadinanza. Per le famiglie che percepiscono il sussidio economico, infatti, l’importo dell’assegno è erogato con le stesse modalità di pagamento del RdC, cioè con accredito diretto sull’apposita carta prepagata dal 27 del mese.

I nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza ricevono l’assegno unico d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare la domanda.

ATTENZIONE: la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’abolizione del reddito di cittadinanza a partire dal 2024 e il limite massimo di fruizione di 7 mesi per il 2023 per i nuclei senza minori, persone disabili o con più di 60 anni.

Anche con la fine del reddito di cittadinanza i beneficiari dell’assegno unico non perdono il diritto alla prestazione. I nuclei familiari con minori continueranno a ricevere entrambe le prestazioni regolarmente fino alla fine dell’anno sulla carta RdC il 27 del mese.

Anche le famiglie con figli tra i 18 e i 21 anni, che perdono il reddito di cittadinanza, possono continuare a fruire dell’assegno unico fino alla sussistenza dei requisiti. Il pagamento sarà effettuato sulla carta RdC, sempre il 27 del mese, fino a quando non verrà presentare nuova domanda. In questo caso l’importo sarà corrisposto in misura piena, senza le decurtazioni sulla base della scala di equivalenza, previste per il reddito di cittadinanza.

Il pagamento dell’AU sarà garantito sulla carta RdC fino a febbraio 2024. Le famiglie qualora non l’avessero già fatto dovranno presentare una nuova domanda autonoma per continuare a riceverlo da marzo 2024 in poi.

Le detrazioni per figli a carico dopo l’introduzione dell’assegno unico

Sono diverse le novità per le detrazioni per i figli a carico dopo l’introduzione dell’assegno unico. Rispetto al passato, infatti, sono cambiate le regole per il calcolo dell’importo.

Il 2023 rappresenta un caso particolare dato che per i primi due mesi del 2022 vanno applicate le vecchie regole, mentre a partire dal mese di marzo (entrata in vigore della nuova disciplina) la detrazione di 950 euro spetta soltanto per i figli con almeno 21 anni. Per i figli di età inferiore, infatti, vengono attribuite le somme erogate dall’INPS in seguito alla presentazione della domanda.

Dal 1° marzo 2022 non spettano più i seguenti importi:

  • la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli;
  • l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli;
  • le maggiorazioni previste per i figli con disabilità.

Per tutti i dettagli sulla compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 2023 per indicare la detrazione si rimanda all’articolo dedicato.

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