Anticipo TFR/TFS: le istruzioni INPS per gli iscritti al Fondo Credito

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal 1° febbraio è in vigore la nuova prestazione sperimentale di anticipo TFR e TFS per i lavoratori pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali. Con la nuova circolare l'INPS fornisce tutte le indicazioni operative in merito

Anticipo TFR/TFS: le istruzioni INPS per gli iscritti al Fondo Credito

Dallo scorso 1° febbraio, l’INPS ha avviato in via sperimentale la nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e del Trattamento di Fine Servizio (TFS) con l’obiettivo di abbattere i lunghi tempi di pagamento.

La novità riguarda gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito).

Con la circolare n. 79 del 7 settembre, l’Istituto fornisce tutte le istruzioni operative in merito alla nuova prestazione.

Sull’importo erogato a titolo di anticipazione viene applicato un tasso di interesse fisso dell’1 per cento annuo a cui si aggiunge una ritenuta dello 0,50 per cento a copertura delle spese di amministrazione.

La domanda si invia in modalità telematica dal sito dell’INPS oppure tramite CAF e Patronati.

Anticipo TFR/TFS: le istruzioni INPS per gli iscritti al Fondo Credito

L’INPS con la circolare n. 79 pubblicata il 7 settembre 2023 fornisce le istruzioni operative in merito alla nuova prestazione di TFR e TFS anticipato, attiva dallo scorso 1° febbraio per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito).

Si tratta di una prestazione che integra l’anticipazione agevolata del TFS/TFR prevista dal DL n. 4/2019 e quella ordinaria già erogata dagli istituti bancari/finanziari.

Le prime indicazioni a riguardo, così come le modalità di presentazione della domanda, sono state fornite dall’Istituto nel messaggio n. 430 dello scorso 30 gennaio.

L’anticipo del TFS/TFR spetta a tutti gli iscritti al fondo credito, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro, che hanno diritto alla prestazione ancora non interamente erogata. Si tratta nello specifico di:

  • titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
  • soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
  • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

In questo modo, è possibile anticipare la fruizione dell’intero importo del TFR/TFS maturato e non liquidato o di una sua parte, senza dover attendere i tempi di pagamento ordinari. Il finanziamento è erogato in unica soluzione sull’IBAN del richiedente indicato nella “Proposta di cessione”.

Le somme erogabili sono quelle relative a un rapporto di lavoro concluso, maturate, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Sull’importo concesso a titolo di anticipazione del TFS/TFR si applica un tasso di interesse fisso dell’1 per cento annuo a cui si aggiunge una ritenuta dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione.

Anticipo TFR/TFS per gli iscritti al Fondo Credito: modalità di presentazione della domanda

Come indicato dall’INPS nella circolare, la domanda per l’anticipo del TFR/TFS deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al relativo servizio disponibile sul portale istituzionale.

In fase domanda, i richiedenti devono specificare se l’anticipazione è richiesta per l’intera somma o solo per una quota. Inoltre, devono dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto in seguito alla cessazione dal servizio per via del pensionamento o per la fine del rapporto con un nuovo impiego con iscrizione alla Gestione.

Per concludere la procedura gli interessati devono prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci e accettare integralmente le disposizioni del Regolamento, in particolare il fatto che l’operazione una volta partita non è revocabile e che il finanziamento non può essere estinto anticipatamente.

La richiesta può essere inviata anche da un soggetto delegato oppure tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) e gli Istituti di patronato.

Dopo l’esito positivo della verifica dei requisiti, l’INPS certifica la quota di TFS/TFR cedibile e formula una bozza di proposta di cessione che il richiedente dovrà accettare entro i successivi 30 giorni.

In seguito alla verifica di disponibilità del budget, l’INPS rende formale l’accettazione della proposta, perfezionando il contratto di cessione.

Dopo questa fase non sarà più possibile recedere dal contratto. Per i richiedenti, inoltre, non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 79/2023.

INPS - Circolare n. 79 del 7 settembre 2023
Nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

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