Verifica fiscale alla società: valida la delega conferita oralmente

Emiliano Marvulli - Imposte

Società di capitali: il controllo presso i locali aziendali può avvenire in presenza di qualsiasi delegato con incarico conferito anche oralmente. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 24262 del 4 agosto 2022.

Verifica fiscale alla società: valida la delega conferita oralmente

Se l’Agenzia delle entrate dispone l’accesso dei propri verificatori presso i locali dove viene esercitata l’attività, solo in caso di accesso in locali dove si svolge l’attività professionale o artistica è obbligatoria la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Tali prescrizioni non sono necessarie se l’accesso avviene presso la sede di una società di capitali perché, in questa ipotesi, il controllo presso i locali aziendali può avvenire con la presenza di un qualsiasi delegato, a cui l’incarico può essere conferito anche oralmente.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24262 del 4 agosto 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 2462 del 4 agosto 2022
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2462 del 4 agosto 2022

La sentenza – La controversia riguarda il ricorso proposto da una società di diritto estero avverso un avviso di accertamento, contenente le risultanze di una verifica fiscale alla cui conclusione l’Ufficio finanziario aveva ritenuto che, sebbene la Ltd avesse sede legale nella Bahamas e sede operativa negli U.S.A., avesse operato in Italia, non dichiarando il reddito prodotto.

La C.T.P. respingeva il ricorso e la C.T.R. confermava la sentenza gravata. A parere dei giudici d’appello la sede amministrativa e, conseguentemente, la residenza fiscale], della società Ltd erano da collocarsi in Roma e che la società era il reale soggetto passivo delle imposte dirette.

La società ha impugnato la decisione d’appello nella parte in cui la CTR ha escluso la violazione del principio del contraddittorio nel corso della verifica, avvenuta in assenza del rappresentante legale della società.

L’art. 52 del DPR n. 633 del 1972 recita che gli Uffici finanziari possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni.

La norma prevede espressamente che “in ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato”.

Sul punto è doveroso fare una netta distinzione tra l’accesso disposto presso i locali di una società e quello presso i locali destinati all’esercizio di arti e professioni.

Nel primo caso, come chiarito dallo stesso Collegio di legittimità, non è necessaria la presenza del “titolare”, ma è sufficiente quella di un delegato, cui l’incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma.

Nella seconda ipotesi, invece, l’art. 52 DPR n. 633 del 1972 prevede l’obbligo di eseguire l’accesso “in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato”.

Per espressa previsione normativa, quindi, la presenza del titolare o del delegato riguarda solo la specifica ipotesi di accesso presso i locali in cui è esercitata l’attività artistica o libero-professionale.

Nel caso di specie, quindi, in cui l’accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali, è sufficiente la presenza di un delegato, senza la prescrizione di particolari requisiti di forma. Da qui la legittimità dell’accesso che ha portato la Corte di Cassazione a respingere il ricorso di parte.

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