La Legge di Bilancio 2025 ha previsto lo slittamento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito: le istruzioni sul pagamento del maggiore acconto IRES e IRAP

Con le novità della Legge di Bilancio 2025 è stato previsto il differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.
Dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni da seguire e i codici tributo da indicare nel modello F24 per versare il maggiore acconto: i dettagli nella risoluzione numero 38/E del 6 giugno.
Maggiore acconto IRES e IRAP: istruzioni sul pagamento
In linea con quanto previsto dall’ultima Manovra, nella determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP degli intermediari finanziari le quote di alcuni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2025 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 vengono differite a periodi d’imposta successivi.
La Legge n. 207 del 2024, inoltre, ha stabilito anche le regole per il calcolo in linea con le novità previste e ha specificato:
“Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo (1), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154”
Alla luce dell’intervento della Legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate per consentire ai soggetti interessati di effettuare il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo ha istituito degli appositi codici tributo.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
2007 | Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 |
2008 | Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 |
3881 | Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 |
3882 | Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 |
Come di consueto, dall’Amministrazione finanziaria arrivano anche le istruzioni operative per compilare il modello F24.
Codici tributo | Sezione | Altri dettagli |
---|---|---|
2007 e 2008 | Erario | In corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando l’anno per cui si effettua il versamento |
3881 e 3882 | Regioni, insieme al codice regione | In corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando l’anno per cui si effettua il versamento |
Per la prima rata del maggior acconto IRES e IRAP è necessario indicare anche la modalità di pagamento: in un’unica soluzione o in forma rateale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Maggiore acconto IRES e IRAP: istruzioni sui versamenti