Vendita online: è commercio elettronico indiretto anche con un agente incaricato

Domenico Catalano - Leggi e prassi

Vendita online, anche se avviene attraverso un agente incaricato si considera commercio elettronico indiretto. Non c'è l'obbligo di documentare i corrispettivi tramite fattura né di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi

Vendita online: è commercio elettronico indiretto anche con un agente incaricato

Vendita online, anche se la cessione del bene avviene attraverso un agente incaricato viene considerato commercio elettronico indiretto.

La società venditrice non ha l’obbligo di documentare i corrispettivi tramite fattura, se l’acquirente non lo richiede espressamente.

La stessa, inoltre, non è obbligata a effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

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Vendita online, è commercio elettronico indiretto anche se è realizzata con un agente incaricato

L’attività di ecommerce può essere svolta anche attraverso un agente incaricato.

Sul tema segnaliamo un interessante chiarimento operativo fornito dall’amministrazione finanziaria con l’interpello numero 793/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 793 del 25 novembre 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Cessioni di beni tramite incaricati alla vendita.

Lo spunto dei chiarimenti arriva ancora una volta da un caso pratico presentato dall’istante, una società stabilita in Italia che opera nella produzione, distribuzione e vendita, prevalentemente online, di cosmetici, alimentari, eccetera.

In uno dei casi di vendita presentati il consumatore finale si avvale di un intermediario per comprare i beni, non potendo lui stesso acquistarli.

L’incaricato riceve l’ordine dei beni e il pagamento anticipato ed effettua l’ordine attraverso l’area riservata.

La società poi spedisce la merce direttamente al consumatore finale, emettendo uno scontrino e un documento di trasporto.

La società istante chiede se l’ipotesi, e altre due ipotesi presentate, possono essere qualificate come commercio elettronico indiretto e quindi assimilabili alle vendite per corrispondenza che non hanno l’obbligo di certificazione, in base a quanto previsto dall’articolo 2 del Dpr n. 696/1996.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso richiamando precedenti documenti di prassi.

Vendita online, il rapporto è tra cedente e consumatore finale

In prima battuta l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009 che fornisce chiarimenti sul commercio elettronico indiretto.

Il documento di prassi specifica che:

“la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.

In altri termini, la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono on-line, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene «fisicamente», ossia mediante mezzi ordinari.”

In merito agli obblighi di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, che hanno portata generale a partire dal 1° gennaio 2020, viene evidenziata la non applicabilità alle ipotesi di commercio elettronico.

In merito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

l’operazione di vendita [...] che l’istante intende realizzare è configurabile come «commercio elettronico indiretto», posto che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali.

Ne deriva l’esonero dall’obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi [...], salva la facoltà di adempiervi in base all’articolo 1, comma 3 del predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, che stabilisce"

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria spiega che rientrano nel commercio elettronico indiretto i casi prospettati.

In particolare viene sottolineato che:

  • tutte le ipotesi di vendita presentate dall’istante, in cui il rapporto si instaura tra cedente e cessionario cosumatore italiano;
  • l’acquisto avviene tramite il sito internet dell’istante, utilizzando strumenti tracciabili di pagamento, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente presso l’indirizzo indicato dall’acquirente ed è curata tramite vettore.

L’istante non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi né tramite fattura né ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

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