Vaccini Covid in farmacia e copertura INAIL: denunce di variazione entro il 15 luglio

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Vaccini anti-Covid e tamponi in farmacia: necessaria copertura assicurativa adeguata per i dipendenti che se ne occupano. Lo ha comunicato l'INAIL con la nota n. 7667 del 16 giugno 2021 stabilendo come termine ultimo di scadenza per le denunce di variazione il 15 luglio prossimo.

Vaccini Covid in farmacia e copertura INAIL: denunce di variazione entro il 15 luglio

Vaccini anti-Covid e tamponi: quando effettuati in farmacia i dipendenti della struttura aderente necessitano di una copertura INAIL più estesa.

Le relative denunce di variazione del rischio devono essere presentate entro la scadenza del 15 luglio 2021, qualora non siano state ancora inoltrate.

Lo ha messo nero su bianco l’INAIL con la nota numero 7667 del 16 giugno 2021 poiché, in base agli accertamenti dallo stesso effettuati, la vaccinazione e l’esecuzione di tamponi antigenici e molecolari rientrano tra le prestazioni sanitarie sottoposte ad un rischio elevato a cui, peraltro, bisogna attribuire un premio adeguato.

Tali attività, laddove prestate da personale dipendente delle farmacie, sono infatti oggetto di classificazione di rischio separata, la 0311.

Vaccini Covid e tamponi in farmacia, obbligo di copertura INAIL adeguata: scadenza denunce il 15 luglio

A giugno, sebbene con diverse velocità su base regionale, si è aperto ufficialmente il canale vaccinale anti-Covid delle farmacie che, insieme a quello aziendale, punta a velocizzare il processo di immunità di gregge sul territorio nazionale.

Tuttavia, i titolari delle farmacie in cui è possibile eseguire tamponi Covid e sottoporsi a vaccinazione, qualora non abbiano già provveduto, devono adeguare la propria copertura assicurativa.

INAIL - nota numero 7665 del 16 giugno 2021
Scarica la nota su somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti. Classificazione attività e termini per la presentazione della denuncia di variazione.

Il termine ultimo di scadenza per inoltrare la denuncia di variazione con l’estensione del rischio, così come previsto dall’articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è il 15 luglio 2021.

Accedendo al servizio online, così come riporta la nota INAIL del 16 giugno, si dovrà comunicare la variazione insieme alle retribuzioni presunte del personale sanitario interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021.

Sarà poi la sede INAIL competente per territorio a verificare la correttezza dell’inquadramento del lavoratore indicato, a classificare l’attività in base al rischio citato e ad emettere il provvedimento di variazione e il nuovo importo del premio da corrispondere.

Il datore di lavoro, a quel punto, riceverà la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso.

Vaccini in farmacia, necessaria una copertura assicurativa specifica

L’art. 1, comma 471 della legge di Bilancio 2021, così come modificato dal Decreto Sostegni ha permesso la vaccinazione ati-Covid, in via sperimentale per il 2021, presso le farmacie aperte al pubblico su tutto il territorio nazionale.

È intervenuto, poi, l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e l’Associazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Assofarm) firmato il 29 marzo scorso. Questo documento, infatti, definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione.

Un’attività, quella della somministrazione dei sieri, che di fatto esula dai compiti specifici del farmacista e che travalica la copertura assicurativa INAIL specifica. La copertura “standard”, infatti, al massimo riguarda le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo.

In altri termini, i tamponi e le vaccinazioni, per cui è indispensabile l’intervento dell’operatore, non costituiscono “prestazioni analitiche di prima istanza” che contemplano l’utilizzo di dispositivi di auto diagnosi senza il supporto del personale sanitario.

Diversamente, l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alle attività di cui sopra e ricade, in quanto esplicitamente previsto, alla voce 0311”.

Si legge, infatti, nella nota del 16 giugno dell’INAIL.

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