Privacy e vaccini Covid in azienda: esclusivo il ruolo del medico nel trattamento dei dati

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Privacy e vaccini Covid in azienda, solo il medico può provvedere al trattamento dei dati personali dei lavoratori, mentre il datore di lavoro non può accedere ad alcuna informazione. Lo ha stabilito l'Autorità Garante con i due documenti pubblicati il 14 maggio 2021, quello generale di indirizzo e quello specifico sul ruolo del medico competente.

Privacy e vaccini Covid in azienda: esclusivo il ruolo del medico nel trattamento dei dati

Vaccini Covid in azienda, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy solo il medico competente potrà avere accesso ai dati personali acquisiti durante la campagna vaccinale. Viceversa, il datore di lavoro non potrà ottenere alcuna informazione sulle adesioni alla vaccinazione e sullo stato di salute dei propri dipendenti.

Nell’attesa che prendano piede i piani vaccinali sui luoghi di lavoro, infatti, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha già messo in chiaro quali sole regole sulla gestione delle relative informazioni per tutelare la dignità e la libertà di tutti i lavoratori.

Due sono gli interventi con cui l’Autorità disegna il quadro in materia di tutela della privacy: il documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro e il documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, entrambi resi disponibili il 14 maggio 2021.

Privacy e vaccini Covid in azienda: esclusivo il ruolo del medico nel trattamento dei dati

La scelta dei dipendenti di aderire o meno alla campagna di vaccinazione anti Covid attraverso il canale aziendale è assolutamente volontaria e, per tale ragione, non può e non deve avere alcuna implicazione nel rapporto dipendente - datore di lavoro.

È proprio per rendere effettiva questa libertà che il Garante della Privacy ha messo nero su bianco, con i due documenti di prassi, le modalità con cui devono essere trattati i dati relativi ai vaccini e l’inquadramento del ruolo del medico competente all’interno dell’iter vaccinale.

Tenuto conto dell’innegabile squilibrio tra datore di lavoratore e lavoratore, infatti, il consenso del secondo non può costituire presupposto per il primo di avere egli stesso a disposizione i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.

Ecco, quindi, che sia il documento di indirizzo generale che quello sul [ruolo del medico dispone che il professionista svolga la sua attività in maniera del tutto autonoma nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e con salvaguardia del segreto professionale.

Garante Privacy - documento di indirizzo sulla vaccinazione dei luoghi di lavoro adottato il 13 maggio e pubblicato il 14 maggio 2021
Scarica il documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro

Privacy e vaccini Covid in azienda: gli adempimenti del medico competente

Le operazioni di trattamento dei dati personali messe in atto dal medico competente richiedono l’adempimento dell’insieme di obblighi previsti dal vigente Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Garante Privacy - documento sul ruolo del medico competente del 14 maggio 2021
Scarica il documento sul ruolo del medico competente nel trattamento dei dati personali nella campagna vaccinale sui luoghi di lavoro

In particolare, in qualità di titolare del trattamento, il professionista sarà sottoposto agli obblighi seguenti:

  • istituzione del registro delle attività di trattamento distinto da quello del datore di lavoro che gli ha conferito l’incarico (articolo 30 del Regolamento);
  • informativa sulla privacy agli interessati che, tra gli altri elementi, contiene indicazioni su come e dove i dati sensibili verranno conservati e a quale scopo (art. 14 del Regolamento);
  • sicurezza dei dati personali per cui il titolare deve, in estrema sintesi, adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (artt. 32 - 34 del Regolamento).

In buona sostanza, nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro è solo e soltanto il medico ad attuare le principali attività di trattamento dei dati.

Al contrario, il datore di lavoro non può in alcun modo ottenere dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative alla volontà del dipendente di aderire alla campagna vaccinale o all’avvenuta somministrazione o meno del vaccino.

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