Tredicesima 2021 e cassa integrazione: guida al calcolo dell’importo

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

A dicembre 2021 l'importo della tredicesima cambierà a seconda delle ore di cassa integrazione di cui ha usufruito il lavoratore durante l'anno. Che sia stato in CIG a zero ore o a orario ridotto, in entrambi i casi il valore della tredicesima subirà una variazione. Vediamo le regole per il calcolo.

Tredicesima 2021 e cassa integrazione: guida al calcolo dell'importo

Per i lavoratori dipendenti che durante il 2021 sono stati in cassa integrazione, la tredicesima percepita a dicembre si ridurrà, o addirittura sarà assente, in base al tipo di trattamento integrativo ricevuto.

Gli importi di tredicesima 2021, una mensilità extra di retribuzione corrisposta in modo differito, maturano durante l’anno, e sul calcolo incidono le ore lavorate e quelle di assenza dal lavoro.

La percezione della CIG modifica l’ammontare della tredicesima perché presupposto dell’integrazione salariale è una sospensione totale o parziale del dipendente dall’attività lavorativa, e quindi della retribuzione ricevuta dal datore di lavoro.

Il calcolo della tredicesima viene effettuato sulla retribuzione lorda che il dipendente percepisce al mese, pertanto meno ore lavora, minore sarà lo stipendio corrisposto dall’azienda, più ridotto sarà di conseguenza il rateo di tredicesima mensile che matura.

Vediamo come fare il calcolo della tredicesima in caso di percezione della CIG.

Tredicesima 2021 e cassa integrazione: guida al calcolo dell’importo

Mentre la riforma degli ammortizzatori sociali per il 2022 è al vaglio del Parlamento, nel mese di dicembre i lavoratori dipendenti attendono l’arrivo della tredicesima.

La tredicesima mensilità è una quota di stipendio che viene corrisposta in modo differito al lavoratore: durante i dodici mesi l’azienda accantona una parte di retribuzione che eroga al dipendente a dicembre.

La tredicesima, detta anche gratifica natalizia, è dunque la tredicesima parte di tutta la retribuzione annuale.

I lavoratori che sono stati in CIG nel 2021, ossia in cassa integrazione, non hanno ricevuto una retribuzione da parte del datore di lavoro, bensì un’integrazione salariale da parte dell’INPS.

Ai fini del calcolo della tredicesima bisogna tuttavia distinguere due situazioni:

  • CIG a zero ore;
  • CIG a orario ridotto.

Nel primo caso, il lavoratore è totalmente sospeso dal lavoro.

Non esegue alcuna prestazione lavorativa, non riceve stipendio dal datore di lavoro, ma solo l’integrazione da parte dell’INPS. Questa corrisponde ad una percentuale pari all’80 per cento dello stipendio.

La somma erogata dall’Istituto di previdenza è comprensiva anche della tredicesima.

Pertanto, per i mesi in cui il dipendente è in CIG a zero ore, non matura alcun rateo di tredicesima, perché la percepisce direttamente dall’INPS.

A fine anno, dal computo dei mesi per calcolare il valore della tredicesima, bisognerà sottrarre quelli in CIG a zero ore.

Il dipendente può aver usufruito della CIG a orario ridotto: ha lavorato solo per una parte delle ore stabilite da contratto. Per l’altra parte ha ricevuto la cassa integrazione dall’INPS.

Stando così le cose, il lavoratore matura la tredicesima solo per le ore effettivamente lavorate, in cui riceve retribuzione dal datore di lavoro.

Anche in questo caso, per le ore in CIG, è prevista l’integrazione salariale dell’INPS dell’80 per cento dello stipendio; la somma ricevuta non incide sul calcolo della tredicesima.

Tredicesima e CIG 2021: a quanto ammonta l’integrazione salariale corrisposta dall’INPS

La soglia dell’80 per cento è fissata per legge, dal decreto legislativo 148/2015.

L’articolo 3, comma 1, così recita:

“Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale”

Il successivo comma 5 prevede inoltre:

“L’importo del trattamento di cui al comma 1 (...) non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive”

Di anno in anno l’INPS aggiorna il massimale da versare ai lavoratori in CIG. Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l’istituto ha stabilito i seguenti importi:

  • 939,89 euro netti per stipendi fino a 2.159,48 euro;
  • 1.129,66 euro netti per stipendi superiori a 2.159,48 euro.

Sia nel caso di CIG a zero ore, sia di CIG a orario ridotto, l’integrazione salariale è corrisposta al lavoratore per l’80 per cento dello stipendio, entro il tetto massimo di 998,18 euro per stipendi fino a 2.159,48 euro; e per un massimo di 1.199,72 euro per stipendi superiori a 2.159,48 euro.

Questi importi sono aumentati per i lavoratori del settore edile, soggetti alle intemperie stagionali:

  • 1.127,87 euro netti per stipendi fino a 2.159,48 euro;
  • 1.335,58 euro netti per stipendi superiori a 2.159,48 euro.

Da una lettura combinata dei due articoli del decreto legislativo 148/2015, si può dedurre che:

  • se l’80 per cento di integrazione che l’INPS corrisponde al dipendente è inferiore al massimale, il datore di lavoro dovrà integrare detta quota con i ratei di tredicesima, fino a concorrenza del massimale;
  • se invece l’integrazione erogata dall’Istituto è già pari al valore del massimale, resta scoperto il rateo di tredicesima, e il lavoratore perde il diritto a percepirlo.

Questo accade perché il massimale stabilisce l’importo massimo che l’INPS può erogare al dipendente, e anche perché la CIG è comprensiva della tredicesima.

Se però l’80 per cento di stipendio è già pari al massimale, l’ulteriore rateo di tredicesima, che farebbe aumentare l’integrazione oltre la soglia massima, non potrà essere versato, e il lavoratore non lo percepirà né mensilmentea dicembre.

Tredicesima e CIG 2021: guida al calcolo della gratifica natalizia

Per maturare un rateo di tredicesima, in un mese il dipendente deve lavorare più ore di quelle in cui è in CIG.

Se nel mese di novembre 2021 il lavoratore ha ricevuto la cassa integrazione per 16 giorni, e ha lavorato per i restanti 14 giorni, ha ricevuto meno della metà della retribuzione. Il mese di novembre 2021 non varrà come mensilità per l’erogazione della tredicesima.

Il calcolo per ottenere il valore della tredicesima è il seguente:

stipendio lordo x mesi lavorati / 12

Pertanto, con novembre in CIG, si riducono ad undici i mesi per cui calcolare la tredicesima.

Ipotizzando uno stipendio lordo di 1.234,56 euro, si otterrà:

1.234,56 x 11 / 12 = 1.131,68 euro di tredicesima per undici mesi lavorati

Viceversa, se nel mese di novembre 2021 il dipendente ha lavorato per 16 giorni, e ha ricevuto 14 giorni di cassa integrazione, ha percepito più della metà della retribuzione mensile.

Il mese è dunque valido ai fini del calcolo della tredicesima.

L’ultimo passaggio da fare è scomputare dal mensile lordo i giorni di CIG.

Avremo pertanto il seguente calcolo:

1.234,56 x 16 giorni lavorati / 30 giorni mensili = 658,43 euro lordi per il mese di aprile.

Il calcolo finale è questo:

1.234,56 x 11 mesi di stipendio pieno / 12 mesi = 1.131,86 euro

658,43 / 12 mesi = 54,9 euro

1.131,86 + 54,9 = 1.186,76 euro di tredicesima.

Tali calcoli sono a titolo esemplificativo.

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