Dall'8 settembre la cessione del credito per il superbonus 2025 passa dal nuovo modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Istruzioni e novità nel provvedimento del 7 agosto

Superbonus 2025, nuovo modello per la cessione del credito dall’8 settembre.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 7 agosto aggiorna le regole, adattando la modulistica allo stop alla cessione per la restante platea dei bonus edilizi.
La via della monetizzazione resta possibile esclusivamente per gli interventi inclusi nel superbonus e, conseguentemente, le nuove istruzioni pubblicate dall’Agenzia recepiscono le limitazioni introdotte.
Superbonus 2025, il modello e le istruzioni aggiornate per la cessione del credito
Il provvedimento del 7 agosto recepisce la stretta alla cessione del credito, opzione che a partire dal 2025 resta percorribile esclusivamente per i lavori rientranti nella disciplina delineata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 e alle condizioni previste dalla norma, oggetto di diverse modifiche negli ultimi anni.
Nell’esperienza ormai residuale della detrazione introdotta dal decreto Rilancio, ridotta al 65 per cento dal 1° gennaio, resta quindi percorribile la via della cessione del credito. Stop alla restante platea dei bonus casa, così come alla possibilità di optarvi per le rate successive alla prima.
L’Agenzia delle Entrate accoglie quindi le modifiche nel nuovo modello utilizzabile dall’8 settembre 2025. Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.
Confermata la cessione per SAL (Stati di avanzamento lavori), che non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Cessione del credito superbonus 2025, regole confermate
Al netto del restringimento dei casi di applicazione, il provvedimento del 7 agosto conferma le regole relative alle condizioni per la cessione del credito.
Ai fini dell’opzione, il beneficiario è tenuto a richiedere.
- per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui all’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
- per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto, che l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto.
La comunicazione per le singole unità immobiliari viene inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per gli interventi sulle parti comuni, può essere inviata dal soggetto che rilascia il visto o dall’amministratore di condominio, o da un condomino incaricato in assenza di un amministratore
Scadenza il 16 marzo 2026, stop alla remissione in bonis
Come previsto per gli anni precedenti, le comunicazioni per la cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2025 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo dell’anno successivo.
L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che non è possibile avvalersi della remissione in bonis per l’invio delle comunicazioni di cessione dopo il 16 marzo e, parimenti, è venuta meno la possibilità di cedere le rate residue della detrazione non fruite in dichiarazione dei redditi.
Per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda al provvedimento sopra allegato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 2025, nuovo modello per la cessione del credito. Le istruzioni delle Entrate