Riduzione contributi INPS per l’edilizia: confermata la misura per il 2021

Sacha Malgeri - Leggi e prassi

Riduzione contributi per l'edilizia: l'INPS ha confermato l'agevolazione dell'11,50 per cento prevista per i lavoratori a tempo pieno del settore. I datori di lavoro potranno fare domanda in via telematica entro la scadenza del 15 marzo 2022.

Riduzione contributi INPS per l'edilizia: confermata la misura per il 2021

Riduzione contributi INPS per l’edilizia 2021: la circolare INPS n. 181 del 7 dicembre 2021 ha definito le istruzioni operative per i datori di lavoro che possono richiedere l’agevolazione per i lavoratori a tempo pieno.

Anche per quest’anno la riduzione dei contributi sui dipendenti occupati per almeno 40 ore settimanali è dell’11,50 per cento per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Per i lavoratori part-time non si ha diritto all’agevolazione, così come per i lavoratori che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.

I datori di lavoro potranno fare richiesta d’accesso alla riduzione contributiva fino alla scadenza del 15 marzo 2022.

Introdotta nella legislazione italiana dalla legge n. 244/1995, la riduzione contributiva è stata riconfermata per il 2021 dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 settembre 2021.

INPS - Circolare numero 181 del 7 dicembre 2021
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2021. Indicazioni operative

Riduzione contributi INPS per l’edilizia: confermata la misura per il 2021

L’agevolazione si riferisce per il periodo di paga che va gennaio a dicembre 2021.

Ad avere diritto alla riduzione contributiva sono:

  • i datori di lavoro dell’edilizia con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • i datori di lavoro nell’artigianato con i codici statistici contributivi dal 41301 a 41305;
  • i datori di lavoro con codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

La riduzione contributiva dell’11,50 per cento, come detto in precedenza, riguarda le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Inoltre, non riguarda il contributo dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile destinato ai fondi interprofessionali di formazione continua, previsto al comma 4 dell’art. 25 della legge 845/1978.

Un altro limite previsto dalla legge è che la riduzione contributiva non spetti ai lavoratori “per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo”, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni. La circolare usa come esempio l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile.

Riduzione contributi INPS per l’edilizia: i requisti di accesso

La circolare INPS n. 181 ha illustrato i requisiti richiesti per avere accesso alle agevolazioni:

  • il rispetto della regolarità contributiva, attestata con il DURC, cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva, “fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali”;
  • il rispetto dell’art. 1 comma 1 del Decreto-Legge 338/1989, che prevede che la retribuzione imponibilenon può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi” stipulati dai sindacati;
  • non aver ricevuto nei 5 anni precedenti alla richiesta condanne passate in giudicato per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda la base di calcolo dell’agevolazione, la circolare INPS precisa:

“La base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti”.

Riduzione contributi INPS per l’edilizia: come presentare la domanda

Per fare richiesta d’accesso alla riduzione dei contributi, i datori di lavoro dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica. I richiedenti dovranno compilare il modulo “Rid-Edil” presente sul sito dell’INPS, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, disponibile nella sezione Comunicazioni on-line.

Dopo i controlli automatizzati dei sistemi informativi centrali dell’INPS, le domande verranno definite entro il giorno successivo all’invio della richiesta. In caso di esito positivo, la posizione contributiva interessata riceverà il codice di autorizzazione 7N per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022.

L’INPS ha fornito indicazioni anche per quanto riguarda il flusso Uniemens, la denuncia obbligatoria che il datore di lavoro è tenuta ad inviare ogni mese all’INPS, contenente le informazioni retributive e contributive individuali per ogni lavoratore.

I datori di lavoro dovranno indicare lo sgravio contributivo nel Flusso Uniemens in questo modo:

Codice causale Elemento Dove si trova
L206 AltreACredito DatiRetributivi
L207 AltrePartiteACredito DenunciaAziendale

L’agevolazione rientrerà nelle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2022.

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