TNA Agenzia delle Entrate operativo entro fine 2018

Francesco Oliva - Comunicazioni IVA e spesometro

TNA: ecco cos'è e come funziona il nuovo software di controllo dell'Agenzia delle Entrate sui dati VIES e finalizzato al contrasto delle frodi IVA intracomunitarie. Il tool sarà operativo entro la fine di quest'anno.

TNA Agenzia delle Entrate operativo entro fine 2018

Entro fine anno sarà operativo TNA, il nuovo software di controllo dei dati VIES dell’Agenzia delle Entrate.

Lo si apprende alla lettura della relazione di fine mandato del direttore uscente dell’Agenzia delle Entrate, che non si è limitata a tracciare un bilancio di quello che è stato il breve ma intenso periodo di direzione Ruffini.

Al suo interno, infatti, è stato posto un vero e proprio programma a breve, medio e lungo termine sulle strategie future della nostra amministrazione finanziaria. Si pensi agli obiettivi che sono stati fissati in materia di dichiarazioni fiscali precompilate oppure all’annuncio delle prossime lettere di compliance in arrivo in materia di IVA e dichiarazione dei redditi.

Fra le altre cose, nella relazione dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato annunciato l’avvio del TNA - acronimo di “Transaction Network Analysis” - un nuovo software di controllo che consentirà alla nostra amministrazione finanziaria di incrociare i dati dell’archivio VIES al fine di scongiurare eventuali frodi IVA comunitarie.

TNA Agenzia delle Entrate: ecco cos’è e come funziona il nuovo software di controllo sui dati delle operazioni IVA intracomunitarie

TNA rappresenta dunque l’acronimo di Transaction Network Analysis, che significa letteralmente “Analisi della rete di transazioni”.

Si tratta di un tool di controllo attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare i dati presenti nell’archivio VIES al fine di effettuare verifiche maggiormente efficaci sulle operazioni intracomunitarie, con l’evidente obiettivo di ridurre il rischio frodi.

Come si può leggere dalla relazione di fine mandato dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Maria Ernesto Ruffini, il nuovo software di controllo sarà operativo entro la fine del 2018:

La scelta di adottare questo nuovo software di controllo è di carattere volontario e la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di aderirvi nel 2016, insieme ad altri nove Paesi membri dell’Unione Europea. Tuttavia, è presumibile immaginare che si tratti di un processo velocemente estendibile a tutti gli altri Paesi UE.

La scelta di utilizzare il TNA si inserisce in un progetto più ampio di armonizzazione della politica fiscale europea

L’utilizzo del nuovo software di controllo TNA - che non dovrebbe modificare nulla dal punto di vista degli attuali adempimenti IVA delle imprese europee, trattandosi di uno strumento utilizzato esclusivamente dalle amministrazioni finanziarie - si inserisce in un progetto più ampio di armonizzazione della politica fiscale comunitaria, anche sul fronte dei controlli.

In particolare, già nella proposta della Commissione Europea dello scorso 30 novembre 2017 si poteva leggere che:

La cooperazione rafforzata tra gli Stati membri è un elemento necessario per combattere le frodi IVA intracomuniarie in modo più efficace e tempestivo, rafforzando la fiducia tra gli Stati membri.

Le misure proposte comprendono la velocizzazione dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali comunitarie, anche senza preventiva richiesta standardizzata, controlli congiunti tra due o più Stati membri oltre al libero accesso ai dati VIES per i funzionari di Eurofisc degli Stati membri.

Nello svolgimento delle verifiche fiscali, i funzionari degli altri Paesi aderenti potranno godere delle stesse prerogative dei colleghi operanti nel Paese di riferimento delle operazioni oggetto di controllo.

Ciò include l’accesso ai locali del soggetto passivo IVA e dei suoi documenti fiscali.

Entrambe le autorità fiscali interessate potranno concordare la produzione di una relazione di revisione comune.

Omissis... Lo Stato membro del soggetto passivo può essere obbligato a partecipare e avviare una verifica IVA quando almeno due altri Stati membri ritengano necessaria un’indagine amministrativa.

Gli altri Paesi membri devono assistere lo Stato in cui si trova l’impresa controllata al fine di prendere attivamente parte alla revisione contabile.

La normativa italiana sui criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e l’esclusione della stessa dalla banca dati VIES

A questo proposito si ricorda che la normativa italiana sui criteri e le modalità di controllo dell’attribuzione della partita IVA e della sua iscrizione negli elenchi VIES prevede una serie di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio.

In particolare, il comma 15-bis dell’articolo 35 del d.p.r. 633/1972 prevede che:

L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti.

In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima”.

Con il provvedimento numero 110418 dello scorso 12 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i “criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del d.p.r. 633/1972”.

In particolare, l’attività di monitoraggio e riscontro sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi verrà effettuata mediante:

  • controlli formali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati all’atto di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’inserimento nella banca dati del Vies. Questa modalità di controllo riguarderà l’identità e l’effettiva reperibilità dell’imprenditore e l’esistenza della sede dell’attività;
  • controlli sostanziali, per riscontrare la corrispondenza di attività dichiarata con quella effettuata, la corrispondenza della sede d’esercizio dichiarata con quella effettiva e la corrispondenza tra soggetti titolari di partita Iva e loro effettivi utilizzatori.

I controlli sostanziali e formali verranno effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’iscrizione nel Vies e potranno essere ripetuti ogni qual volta si verifichino mutamenti riguardanti gli elementi di rischio o siano riscontrate incoerenze tra dati dichiarati e dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

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