TFR: dal 1° luglio nuovi adempimenti per datori di lavoro e dipendenti

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal 1° luglio scattano le nuove regole per il TFR. Datori di lavoro e dipendenti sono chiamati a nuovi adempimenti. I chiarimenti della Covip

TFR: dal 1° luglio nuovi adempimenti per datori di lavoro e dipendenti

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole per i fondi di previdenza complementare.

la principale novità riguarda la destinazione automatica del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi di previdenza complementare per lavoratori e lavoratrici di prima assunzione, salvo diversa scelta di questi ultimi.

Aziende e dipendenti sono chiamati a nuovi adempimenti e devono farsi trovare pronti. La Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha pubblicato le direttive per indirizzare l’azione.

TFR: destinazione automatica al fondo pensione per i neo assunti dal 1° luglio

Come previsto dalla Manovra 2026, da luglio parte la destinazione automatica del TFR ai fondi di previdenza complementare, per cui i neo assunti devono decidere obbligatoriamente se:

  • lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge, come vedremo più avanti), dove continua a maturare secondo le regole ordinarie;
  • destinare il TFR a un fondo pensione (quello previsto dal CCNL o un altro), che investirà le somme per generare rendimenti nel tempo.

La normativa fissa a 60 giorni dalla prima assunzione il termine entro cui lavoratori e lavoratrici del settore privato devono decidere cosa fare del proprio TFR.

Se i dipendenti interessati non effettuano la scelta nei termini, trova applicazione il meccanismo del silenzio-assenso, per cui il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall’accordo sindacale aziendale o, in mancanza di questo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti in azienda.

Se non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa, ovvero il fondo “Cometa”.

Come specificato dalla normativa, la novità si applica in particolare ai dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici).

Nel documento pubblicato sul sito, la Covip ha chiarito che per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.

Cosa cambia, invece, per i dipendenti assunti dal 1° luglio ma che hanno già esperienze lavorative precedenti e per chi risulta già assunto alla data di entrata in vigore delle novità?

Vediamo in dettaglio i due casi differenti.

Cosa cambia per le nuove assunzioni dal 1° luglio?

Il meccanismo di adesione automatica si applica anche ai lavoratori non di prima assunzione che però avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente dal 1° luglio e che risultano aderenti, al momento dell’assunzione, a una forma pensionistica complementare. Anche in questo caso ci sono 60 giorni di tempo per rinunciare alla destinazione automatica del TFR o per comunicare un nuovo fondo a cui aderire.

Il meccanismo non trova applicazione, invece, se il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR che matura (ad esempio, in caso di adesione con versamento dei soli contributi).

Nei casi in cui il lavoratore dichiari di non aderire a un fondo pensione, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR secondo le modalità in uso finora (TFR in azienda). Se l’azienda ha più di 60 dipendenti, le quote dovranno essere destinate al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, come previsto dalla nuove regole in vigore da gennaio.

Cosa deve fare chi è già assunto al 1° luglio 2026 e non cambia lavoro

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio e in partenza da luglio non riguardano chi ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere al 30 giugno 2026 (a mono che, come abbiamo visto, non attivino un nuovo rapporto di lavoro dipendente dal 1° luglio in poi).

Nei riguardi di questi ultimi, quindi, non è previsto alcuno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro.

Ad ogni modo, è comunque possibile rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e, in caso, conferire il proprio TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Gli adempimenti per i datori di lavoro

In ogni caso, per le nuove assunzioni dal 1° luglio, il datore di lavoro è tenuto a fornire al dipendente l’apposita informativa (chiara e completa) e il modulo per la scelta, il modello TFR2.

L’informativa deve illustrare in dettaglio al dipendente il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica di destinazione e le diverse scelte disponibili con relativa tempistica.

Il datore di lavoro, inoltre, deve acquisire una specifica dichiarazione del dipendente, dove questo attesta o meno di essere iscritto, al momento dell’assunzione, a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR.

Per quanto riguarda poi il modulo TFR2, si attende ancora il decreto ministeriale che metterà a disposizione la versione aggiornata. Nel mentre, come chiarito dal Ministero del lavoro, è possibile produrre una dichiarazione scritta in forma libera.

Covip - Direttive per l’adesione automatica ai fondi pensione
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