La tassazione delle pensioni può seguire regole differenti tra pubblico e privato

Emiliano Marvulli - Pensioni

Tassazione pensioni: i pensionati del settore privato e quelli del settore pubblico possono essere assoggettati a normative tributarie nazionali differenti per i residenti all'estero. È questo il principio sancito dall'ultima storica sentenza della Corte di Giustizia Europea.

La tassazione delle pensioni può seguire regole differenti tra pubblico e privato

È lecito tassare in Italia le pensioni degli ex dipendenti pubblici che hanno trasferito la loro residenza in Portogallo, diversamente da quelle dei pensionati privati che godono della completa defiscalizzazione.

Il regime tributario previsto dalla convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni non viola i princìpi di libera circolazione e di non discriminazione e, di conseguenza, i pensionati del settore privato e del settore pubblico possono essere legittimamente assoggettati a normative tributarie nazionali differenti.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia Europea nelle Cause riunite C‑168/19 e C‑169/19, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale di due pensionati italiani del settore pubblico relativamente al diniego dell’INPS di corrispondere l’importo delle loro rispettive pensioni al lordo delle imposte italiane.

Tassazione pensioni per residenti all’estero: il regime può essere diverso fra settore pubblico e privato
Comunicato stampa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla Sentenza nelle cause riunite C-168/19, HB/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e C-169/19, IC/INPS

La sentenza – Il procedimento ha preso origine dal diniego opposto dall’INPS avverso la richiesta da parte di due cittadini italiani, ex impiegati italiani percettori di una pensione pubblica, di riceve la pensione al lordo delle ritenute.

Questi infatti, dopo aver trasferito la loro residenza in Portogallo, avevano richiesto all’Ente previdenziale di ricevere l’importo lordo delle loro pensioni, senza applicazione delle imposte e senza che quindi venisse operato il prelievo alla fonte, in applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della convenzione italo-portoghese.

L’INPS ha però respinto le domande perché la convenzione prevede che le pensioni di impiegati pubblici italiani, a differenza dei pensionati italiani del settore privato, debbano essere assoggettate a imposizione in Italia.

I pensionati hanno quindi proposto ricorso avverso tali decisioni dinanzi alla Corte dei conti.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che la convenzione italo-portoghese

istituisca una manifesta disparità di trattamento tra pensionati italiani del settore privato e del settore pubblico residenti in Portogallo, in quanto i primi beneficerebbero indirettamente di un trattamento fiscale più vantaggioso dei secondi, circostanza che costituirebbe, a parere di detto giudice, un ostacolo alla libertà di circolazione garantita a tutti cittadini dell’Unione europea

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In ragione di tale principio il giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di Giustizia UE se il regime tributario italiano derivante dalla convenzione italo-portoghese costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei pensionati italiani del settore pubblico e una discriminazione in base alla cittadinanza.

Gli eurogiudici hanno risposto negativamente alle questioni poste alla loro attenzione, ribadendo il principio per cui gli Stati membri sono liberi

nel quadro di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale, e secondo la quale tali convenzioni non hanno lo scopo di garantire che l’imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato. In tale contesto, gli Stati membri, segnatamente, possono ripartire la competenza tributaria sulla base di criteri quali lo Stato pagatore o la cittadinanza

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Di conseguenza, la disparità di trattamento lamentata dai pensionati italiani discende dalla legittima ripartizione del potere impositivo tra l’Italia e il Portogallo e dalle disparità esistenti tra i regimi tributari dei due Paesi.

Alla luce di ciò non si può parlare di una discriminazione vietata.

Trattandosi pertanto di rinvio pregiudiziale, la questione torna in mano al giudice nazionale, al quale spetta ora di risolvere la causa conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la decisione in commento.

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