Dal 2024 Svizzera fuori dalla black list delle persone fisiche

Emiliano Marvulli - Imposte

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023 che elimina definitivamente la Svizzera dal DM 4 maggio 1999 che contiene gli stati black list delle persone fisiche. La modifica ha effetti ai fini della residenza fiscale a partire dal 2024

Dal 2024 Svizzera fuori dalla black list delle persone fisiche

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 il decreto 20 luglio 2023 del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rimuove la Svizzera dall’elenco degli Stati black list delle persone fisiche stilato nel 1999.

Si tratta in particolare dell’elenco degli Stati e territori approvato con il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR.

Svizzera fuori dalla black list delle persone fisiche: la novità in vigore dal 2024

L’importante novità trova fondamento giuridico nella legge n. 83 del 13 giugno 2023 che riorganizza le regole impositive sui redditi dei lavoratori transfrontalieri Italia-Svizzera e contiene anche le disposizioni in tema di scambio di informazioni sui redditi di lavoro dipendente prodotti da tali soggetti.

L’articolo 12 dispone in particolare che, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, si provveda all’eliminazione della Confederazione Svizzera dall’elenco di cui all’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

Con un singolo articolo, il decreto dello scorso 20 luglio ha disposto quindi l’eliminazione della confinante Svizzera dall’elenco black list delle persone fisiche, precisando che la modifica avrà effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 2024.

Per espressa previsione normativa, fino a tutto il periodo d’imposta 2023 resteranno ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale connesse alla presenza della Svizzera nel citato elenco nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.

Questo significa in buona sostanza che, relativamente a tutto il 2023, per i soggetti iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e trasferiti in Svizzera continuerà a trovare applicazione la regola prevista per la residenza fiscale delle persone fisiche contenuta nell’art. 2, co. 2-bis del TUIR, secondo cui si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista del DM 4 maggio 1999.

In altre parole, fino a tutto il 2023 continuerà ad incombere sul soggetto AIRE trasferito in Svizzera fornire la prova (contraria) dell’eventuale residenza in Italia.

Per effetto della rimozione della Svizzera dalla black list, invece, dal 2024 sarà eliminata questa presunzione legale relativa, posta a favore del Fisco, per cui la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall’Amministrazione finanziaria.

Novità anche in termini di attività di accertamento perché, dal 2024, in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziare detenute in Svizzera da contribuenti residenti in Italia saranno comminabili le sanzioni ordinarie dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, e non più in misura raddoppiata.

Inoltre, non dovrebbe più essere applicabile la presunzione (legale relativa) per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, prevista dall’art. 12 comma 2 del decreto legge n. 78/2009.

Al contempo, verrebbe meno l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni reddituali e sul monitoraggio fiscale nonché il raddoppio delle sanzioni per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi.

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