Superbonus unifamiliari, proroga al 31 dicembre 2022 anche per lavori dopo il 1° luglio

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus unifamiliari, proroga al 31 dicembre 2022 anche per chi ha iniziato i lavori dopo lo scorso 1° luglio. Si deve aver raggiunto il 30 per cento degli interventi entro lo scorso 30 settembre 2022.

Superbonus unifamiliari, proroga al 31 dicembre 2022 anche per lavori dopo il 1° luglio

Superbonus unifamiliari, stop all’agevolazione per chi non ha raggiunto il 1° SAL del 30 per cento e ha realizzato almeno tale percentuale degli interventi previsti entro lo scorso 30 settembre.

Chi ha raggiunto il traguardo indicato può beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022.

L’allungamento della scadenza è previsto anche per chi ha iniziato i lavori dopo il 1° luglio scorso. A mettere nero su bianco il chiarimento è la circolare 33 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Tra gli altri aspetti, il documento di prassi fornisce indicazioni anche sulla cessione del credito: sulla responsabilità in solido tra cedente e cessionario e sui termini per la comunicazione.

Superbonus unifamiliari, proroga al 31 dicembre 2022 anche per lavori dopo il 1° luglio

La data spartiacque dello scorso 30 settembre ha inserito un confine tra i contribuenti che potranno beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022 per gli interventi di superbonus sulle unifamiliari e chi, invece, ne rimarrà escluso.

Potranno andare avanti e beneficiare della maxi detrazione introdotta dal Decreto Rilancio coloro i quali alla fine dello scorso mese hanno realizzato almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, pagato il rispettivo importo e concluso quindi il 1° SAL.

La proroga è prevista anche per i soggetti che hanno iniziato i lavori dal 1° luglio scorso.

Il chiarimento non è una novità ma a specificarlo è l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate in tema di superbonus 110 per cento.

La circolare numero 33/E del 6 ottobre 2022, nella parte finale, chiarisce quanto di seguito riportato:

“Infine, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.”

La proroga per i lavori sulle unifamiliari dal 30 giugno al 30 settembre 2022 era stata prevista dal Decreto Aiuti e aveva introdotto il vincolo della realizzazione della percentuale del 30 per cento degli interventi.

Di qui il dubbio, dal momento che fino allo scorso 30 giugno si poteva beneficiare dell’agevolazione senza alcun vincolo di questo tipo.

La circolare 33/E fornisce quindi un chiarimento atteso che viene messo nero su bianco per tutti i soggetti che si trovano nella situazione descritta.

Superbonus unifamiliari, in che modo si raggiunge il 30 per cento dei lavori

Lo stesso documento di prassi fornisce altri chiarimenti in merito alla proroga e sul requisito per poterne beneficiare, che accomuna quindi tutti i contribuenti a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

Il documento di prassi conferma che:

“Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.”

Come più volte evidenziato in diverse occasioni, con il solo pagamento delle fatture per l’importo del 30 per cento dei lavori non viene garantito il rispetto del requisito per avere accesso alla proroga.

Quello che conta è l’effettiva realizzazione della relativa percentuale degli interventi previsti.

Per i contribuenti che scelgono la cessione del credito per ciascuno dei SAL, nel documento di prassi viene spiegato quanto di seguito riportato:

“Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori.”

A contare è quindi la data dell’asseverazione dal soggetto incaricato a farla, tale documento, infatti, certifica la realizzazione della percentuale dei lavori richiesta.

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