Superbonus, proroga lunga per condomini e IACP: quando la scadenza slitta a fine 2023

Superbonus, proroga lunga della scadenza per fruire dell'agevolazione per condomini e IACP. Le date per l'accesso all'agevolazione del 110 per cento passano rispettivamente al 31 dicembre 2022, senza vincoli in merito ai lavori eseguiti entro giugno e al 30 giugno 2023 o a fine anno nel rispetto di specifiche condizioni. La novità è contenuta nel decreto n. 59/2021 relativo alla ripartizione del Fondo complementare al Recovery Plan.

Superbonus, proroga lunga per condomini e IACP: quando la scadenza slitta a fine 2023

Superbonus, proroga per condomini e IACP nel decreto n. 59/2021.

Il decreto che stabilisce la ripartizione dei 30,9 miliardi previsti dal Fondo complementare al Recovery Plan modifica la scadenza del superbonus 110 per cento, allungando, seppur parzialmente, la durata dell’agevolazione.

Per i condomini l’accesso al superbonus del 110 per cento sarà garantito fino al 31 dicembre 2022. Più tempo per gli IACP, Istituti autonomi case popolari, che potranno fruire del maxi sconto fiscale fino al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre se entro metà anno sono effettuati lavori pari almeno al 60 per cento dell’intervento complessivo.

Ai sensi di quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2021, salgono sul carro delle spese detraibili al 110 per cento fino al 31 dicembre 2022 anche quelle sostenute da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, a patto di aver effettuato entro il 30 giugno almeno il 60 per cento dei lavori progettati.

Cambiano nuovamente le scadenze da considerare per determinare quali spese rientrano nel superbonus del 110 per cento, ad eccezione dei lavori effettuati su singole unità immobiliari.

Superbonus, proroga per condomini e IACP: quando la scadenza slitta a fine 2023

Il decreto relativo al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza interviene nuovamente sull’articolo 119 del decreto Rilancio n. 34/2020, modificando le scadenze del superbonus del 110 per cento, seppur in modalità “selettiva”.

È l’articolo 3 del decreto n. 59 del 6 maggio 2021 a prevedere la proroga dell’agevolazione fiscale.

Nel dettaglio, il termine per la fruizione del superbonus passa al 31 dicembre 2022 per i lavori in condominio. Sparisce il meccanismo disegnato dalla Legge di Bilancio 2021, che legava la possibilità di fruire della detrazione per le spese sostenute entro fine anno in caso di esecuzione di almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2022.

Per quel che riguarda invece i lavori effettuati dagli IACP, il superbonus del 110 per cento si applica sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2023 e, se entro tale data risulta effettuato almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, entrano nel maxi sconto fiscale anche le spese sostenute entro la fine dell’anno. A specifiche condizioni, la scadenza passa quindi al 31 dicembre 2023.

Una proroga “condizionata” era inoltre già prevista dalla Legge di Bilancio 2021 e viene confermata per le persone fisiche, in relazione ai lavori effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

In tal caso, se al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il superbonus si applica anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Proroga superbonus 110 per cento: le nuove scadenze caso per caso

Riassumendo quindi, secondo quanto previsto dall’attuale versione dell’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 8-bis:

  • il superbonus del 110 per cento resta in vigore fino al 30 giugno 2022 per i lavori su singole unità immobiliari;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, l’agevolazione si applica fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dall’aver effettuato il 60 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 giugno;
  • per i lavori effettuati da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, è possibile fruire del superbonus fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno sono effettuati lavori pari almeno al 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • per gli IACP è invece prevista la proroga generalizzata al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023 a patto di aver completato il 60 per cento dell’intervento entro la metà dell’anno.

Un meccanismo complesso e differenziato caso per caso.

Proroga superbonusScadenzaUlteriore proroga per lavori completati al 60 per cento
Lavori su edifici singoli 30 giugno 2022 -
Lavori su condomini 31 dicembre 2022 -
Lavori su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà 30 giugno 2022 31 dicembre 2022
IACP 30 giugno 2023 31 dicembre 2023

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