Superbonus, un nuovo codice tributo per cessione o sconto in fattura con comunicazione da novembre 2022

Rosy D’Elia - Imposte

Con la risoluzione numero 71/E del 2022, l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi al Superbonus, in caso di cessione o sconto in fattura, che rientrano in comunicazioni inviate a partire dal 1° novembre 2022

Superbonus, un nuovo codice tributo per cessione o sconto in fattura con comunicazione da novembre 2022

Con le novità introdotte dal Decreto Aiuti quater, la data del 1° novembre segna uno spartiacque nelle modalità di fruizione del Superbonus: l’articolo 9 del DL n. 176 del 2022 introduce, infatti, una ripartizione in 10 rate per l’utilizzo dei crediti che derivano da cessione o sconto in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 ottobre 2022 da parte del fornitore o cessionario o da un intermediario abilitato.

Per differenziare i crediti esclusi da questa possibilità, in quanto comunicati a partire da novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 71/E del 7 dicembre 2022 ha istituito per le due diverse opzioni un nuovo codice tributo e ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Superbonus, cessione o sconto in fattura con nuovo codice tributo per le comunicazioni da novembre

Coloro che sono esclusi dalla possibilità di beneficiare del Superbonus in 10 rate devono seguire delle istruzioni diverse nella compilazione del modello F24 rispetto a chi può procedere con la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo per effetto delle comunicazioni relative a cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre.

Per le opzioni comunicate a partire da novembre 2022, quindi, bisogna indicare i seguenti codici tributo nel modello F24 utile per usufruire delle somme in compensazione.

Codice tributoDenominazione
7708 CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022
7718 SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022

Sulle nuove sequenze di cifre da indicare, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 71 del 7 dicembre 2022 chiarisce:

“I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022. I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022”.

Superbonus, cessione o sconto in fattura con nuovo codice tributo: le istruzioni per compilare il modello F24

Come di consueto, il documento fornisce anche le istruzioni da seguire per compilare il modello F24 e utilizzare in compensazione i crediti del Superbonus relativi a cessione o sconto in fattura e inseriti in comunicazioni inviate da novembre 2022.

Il codice tributo di riferimento, 7708 o 7718, deve essere indicato nella sezione “Erario”:

  • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato.

Particolare attenzione deve essere prestata per la compilazione del campo “anno di riferimento” che deve riportare l’anno per esteso in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito.

“Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.”

Si legge nelle istruzioni.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, mette in guardia sui controlli che vengono effettuati in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti.

Considerando i dati inseriti nelle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, si verifica che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda la cifra disponibile per ogni annualità. In caso di superamento dell’importo, il modello F24 viene scartato.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 71 del 7 dicembre 2022.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 71 del 7 dicembre 2022
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022

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