Superbonus 110%: il professionista può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, il professionista abilitato può apporre il visto di conformità necessario per la fruizione indiretta dell'agevolazione attraverso la cessione del credito di imposta, pur essendo egli stesso il beneficiario dell'agevolazione. La conferma arriva dalla risposta all'interpello numero 61 del 28 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%: il professionista può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito

Superbonus 110%, il professionista può autonomamente apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito di imposta, nel caso in cui intenda beneficiare dell’agevolazione del decreto Rilancio in modo indiretto.

Lo conferma la risposta all’interpello numero 61 del 28 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento chiarificatore conferma la soluzione proposta dall’istante facendo riferimento ad un precedente documento che fornisce chiarimenti sulla compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione.

In linea con la prassi consolidata anche per il superbonus 110% il professionista può autonomamente apporre il visto di conformità, necessario per esercitare l’opzione della cessione del credito di imposta.

Superbonus 110%: il professionista può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito

Anche la risposta all’interpello numero 61 del 28 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate si esprime su un aspetto specifico del superbonus 110%, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 61 del 28 gennaio 2021
Superbonus - professionista abilitato e visto di conformità - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020).

Nel documento di prassi, che si somma a tutti gli altri pubblicati dall’Amministrazione finanziaria sullo stesso tema, si approfondisce il visto di conformità necessario per esercitare l’opzione della cessione del credito.

Anche in questo caso lo spunto per il chiarimento è il quesito posto dall’istante: un professionista abilitato può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito?

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità e la soluzione proposta dall’istante stesso.

Dal momento che il soggetto è un consulente del lavoro abilitato a rilasciare i visti di conformità di cui all’articolo 35 del Dlgs n. 241/1997, può provvedere anche a quello relativo alla cessione del suo credito.

Per dare ragione del parere espresso, l’Agenzia delle Entrate richiama:

Il primo richiamo normativo stabilisce quali sono i soggetti tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti, nell’ambito dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità.

La risoluzione 82, invece, chiarisce che:

“i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circolare n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.”

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede l’applicazione di tale disciplina anche alle opzioni di fruizione indiretta del superbonus 110%, regolate dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

In linea con la prassi consolidata prassi in materia di visto di conformità, relativamente agli adempimenti previsti dal comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il professionista può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito.

Superbonus 110%: i chiarimenti sull’agevolazione

I chiarimenti sull’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio sono molti, così come le novità sul tema.

Molte sono arrivate con la Legge di Bilancio 2021 che ha esteso la durata temporale del superbonus 110%: sono comprese le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022.

Per gli IACP, Istituti Autonomi Case Popolari, il termine di riferimento per la detrazione delle spese è il 31 dicembre 2022: prorogabile fino al 30 giugno 2023, se sono stati completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022.

La nuova scadenza di riferimento per condomini è il 31 dicembre 2022, anche in questo caso se sono stati completati almeno il 60% dei lavori si sposta al 30 giugno 2022.

Una novità sulle opzioni di fruizione in maniera indiretta dell’agevolazione, previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, riguarda le spese relative agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Tali lavori, inclusi nell’agevolazione dalla Legge di Bilancio 2021, sono di fatto esclusi dalla fruizione indiretta poiché non è stata prevista una parallela modifica dell’articolo 121 del DL Rilancio.

Oltre che da numerose risposte all’interpello dell’Agenzia delle Entrate sul tema, informazioni utili sull’agevolazione sono reperibili sul portale dedicato, lanciato nei giorni scorsi dal governo.

Tale sito si muove nell’ottica di avere un unico riferimento informativo per chiarire requisiti, iter da seguire e lavori ammessi.

Tra i chiarimenti più recenti c’è anche quello sui non residenti all’estero, titolari di un reddito fondiario.

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