Niente IRPEF sulla borsa di studio per gli ITS Academy

Alessio Mauro - Irpef

Nessuna IRPEF è dovuta per la borsa di studio che si riceve dalle Fondazioni ITS Academy: a chiarire regole ed eccezioni è l'Agenzia delle Entrate

Niente IRPEF sulla borsa di studio per gli ITS Academy

Niente IRPEF sulla borsa di studio erogata da una Fondazione ITS per la frequenza di percorsi di formazione professionale terziaria. La novità si applica a partire dalle somme riconosciute dal 2025.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 204 del 7 agosto 2025, chiarisce le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal DL n. 45 del 2025.

Niente IRPEF sulla borsa di studio per gli ITS Academy

A rivolgersi all’Amministrazione finanziaria è proprio una Fondazione ITS che, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha intenzione di sostenere gli studenti per la copertura delle eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio legate alla frequenza di percorsi formativi che eroga.

Un chiarimento sul concetto di borsa di studio
“Per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc..”

Circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 (par. 5.4)

In linea generale, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, le borse di studio rientrano tra i redditi di lavoro assimilati, e quindi è sottoposta a tassazione. A prevederlo per “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale” è l’articolo 50 del TUIR.

Se c’è un rapporto di lavoro tra chi beneficia degli importi legati alla formazione e chi li eroga, invece, le somme vengono trattate come redditi da lavoro insieme all’eventuale retribuzione.

Alla regola generale, che prevede una tassazione per le borse di studio, si affiancano una serie di casi di esenzione, tra questi ci sono anche gli importi erogati dalle Fondazioni ITS.

La normativa, l’articolo 4, comma 9 bis, della legge n. 99 del 2022 non lascia spazio a dubbi:

“A decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi.”

Sulla borsa di studio che si riceve dall’ITS, quindi, l’IRPEF non è dovuta e le somme sono anche escluse dalla base imponibile IRAP.

Chiarimenti sulle borse di studio erogate dalle Fondazioni ITS Academy
Risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 204 del 2025

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