Fringe benefit, porte chiuse per la ricarica dell’auto aziendale elettrica a domicilio

Non rientra tra i fringe benefit la ricarica dell'auto elettrica effettuata presso il domicilio del dipendente. Le somme sono da considerarsi rimborsi spese e rientrano tra i redditi da lavoro. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 421 del 25 agosto 2023

Fringe benefit, porte chiuse per la ricarica dell'auto aziendale elettrica a domicilio

Fringe benefit, porte sbarrate all’agevolazione per i costi sostenuti dal dipendente per la ricarica dell’auto aziendale elettrica presso la propria abitazione.

A evidenziarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 421 del 25 agosto 2023.

I chiarimenti del Fisco chiudono quindi alla possibilità di far rientrare tali somme tra quelle per le quali è possibile applicare il regime di esclusione dal reddito da lavoro del dipendente. Si tratta di rimborsi spese, tassati quindi secondo le regole ordinarie.

Fringe benefit, porte chiuse per la ricarica dell’auto aziendale elettrica a domicilio

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è una società che per le spese collegate alla ricarica elettrica delle auto aziendali assegnate ai dipendenti ha previsto il riconoscimento di un rimborso calcolato sulla base dei chilometri percorsi, importo attribuito invece integralmente per alcuni dirigenti.

Ai fini del calcolo delle somme da rimborsare, ai dipendenti assegnatari dell’auto ad uso promiscuo è quindi richiesto di dotarsi di wallbox, ossia dispositivi per la ricarica domestica delle auto elettriche e ibride plugin.

La richiesta di chiarimenti riguarda quindi il trattamento fiscale delle somme riconosciute ai lavoratori e la posizione dell’Agenzia delle Entrate è restrittiva rispetto a quella dell’azienda, che intendeva far confluire la totalità delle somme tra i fringe benefit.

La risposta del 25 agosto fa quindi il punto delle regole di tassazione previste per le auto aziendali, per le quali ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR si applica una tassazione forfettaria strutturata in ragione delle emissioni del veicolo.

Nello specifico, le regole previste alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 stabiliscono che:

  • per i veicoli di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2),concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
  • la percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione compresi tra i 61 g/km e fino a 160 g/km;
  • per i veicoli con valori superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021.

Il sistema predisposto con il fine di incentivare le flotte aziendali elettriche e ibride non ha tuttavia previsto regole specifiche in relazione ai costi sostenuti per le ricariche e, quindi, continuano ad applicarsi quelle dettate dall’articolo 51 del TUIR.

Alla luce del principio di onnicomprensività, rientrano nel reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere percepiti a qualunque titolo nel corso dell’anno dal lavoratore.

Tra le eccezioni rientranti nell’ambito dei fringe benefit e del welfare aziendale non figurano le ricariche delle auto aziendali elettriche effettuate dal lavoratore presso il proprio domicilio ma, al contrario, si tratta di rimborsi spese tassati in via ordinaria.

Agenzia delle Entrate - interpello numero 421 del 25 agosto 2023
Rimborso ricarica auto aziendale elettrica: le regole di tassazione

Non fringe benefit ma rimborso spese: entra nel reddito da lavoro la ricarica dell’auto aziendale elettrica

Andando quindi al fulcro dei chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che così come chiarito dalla circolare n. 326/1997 del Ministero dell’Economia, il datore di lavoro oltre a concedere al dipendente la possibilità di utilizzare il veicolo ad uso promiscuo può anche fornite, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, che andranno separatamente valutati per individuare l’importo da sottoporre a tassazione per il dipendente.

I wallbox, al pari di colonnine di ricarica e contatore a defalco, dovranno quindi essere valutati separatamente per stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente secondo le regole ordinarie, includendo le somme nel reddito da lavoro.

Netta invece la chiusura per quel che riguarda le spese riconosciute per le ricariche delle auto aziendali elettriche che secondo l’Agenzia delle Entrate non rappresentano un bene o un servizio erogato dal datore di lavoro, e quindi un fringe benefit, bensì un rimborso spese.

Per le somme rimborsate al lavoratore si applicano quindi le regole ordinarie: rientrano nel reddito di lavoro dipendente, ad eccezione di quelle anticipate per conto del datore di lavoro.

Anche i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per le spese di energia elettrica legate alla ricarica dei veicoli aziendali rientrano quindi nel reddito da lavoro tassato secondo le ordinarie regole IRPEF.

Porte sbarrate quindi al regime fiscale agevolato dei fringe benefit.

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