Superbonus 110%, immobile ad uso promiscuo: spetta metà dell’agevolazione

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, i lavori di riqualificazione energetica su un immobile ad uso promiscuo danno diritto all'agevolazione per metà delle spese sostenute. Lo ribadisce la risposta all'interpello numero 570 del 9 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%, immobile ad uso promiscuo: spetta metà dell'agevolazione

Superbonus 110%, per lavori di riqualificazione energetica, realizzati su un immobile ad uso promiscuo, spetta la metà dell’agevolazione.

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 570 del 9 dicembre 2020.

Il caso concreto è quello di un’abitazione unifamiliare non facente parte di un condominio, adibita in parte a Bed and Breakfast.

Tale limite non si applica agli interventi che rientrano nell’ecobonus e non nel superbonus.

Superbonus 110%, immobile ad uso promiscuo: l’agevolazione spetta per metà delle spese

Gli interventi relativi alla riqualificazione energetica effettuati su un immobile ad uso promiscuo, che rientrano nel superbonus 110%, danno diritto a metà dell’agevolazione.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 570 del 9 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 570 del 9 dicembre 2020
Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica realizzati su un immobile residenziale ad uso «promiscuo» - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il caso concreto è quello portato da un contribuente che intende svolgere dei lavori di riqualificazione con un miglioramento di due o più classi energetiche.

L’edificio in questione è un’abitazione unifamiliare non inserita in un condominio, adibita in parte a Bed and Breakfast la cui attività è esercitata in modo professionale.

Nel fornire i chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento, ovvero il decreto Rilancio.

All’articolo 119 del DL del 19 maggio 2020, numero 34, sono introdotte le disposizioni sulle spese per interventi svolti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Nello stesso articolo sono anche indicati i requisiti tecnici per beneficiare dell’agevolazione e l’ambito soggettivo.

In base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, inoltre, i contribuenti possono scegliere di beneficiare dell’agevolazione attraverso la cessione di un credito di imposta o mediante il meccanismo dello sconto in fattura.

Le modalità attuative dell’agevolazione sono state fornite con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 mentre ulteriori chiarimenti sono presenti nei seguenti documenti di prassi:

Superbonus 110%, immobile ad uso promiscuo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In base a quanto previsto dal comma 9, lettera b) dell’articolo 119 sono agevolabili gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.

Tale comma specifica che i soggetti in questione possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.

La già richiamata circolare numero 24/E del 2020 ha chiarito “l’espressione al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.

L’agevolazione riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati):

“non riconducibili ai cd. «beni relativi all’impresa» (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).”

Rientrano nell’agevolazione dunque gli immobili appartenenti all’ambito privatistico e sono esclusi i seguenti:

  • quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • le unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • i beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

A chiarire la situazione specifica dell’istante è invece la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020.

Con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il documento di prassi specifica quanto segue:

“in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16-bis del TUIR, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.”

L’istante avrà dunque diritto all’agevolazione prevista dal superbonus per la metà delle spese sostenute per gli interventi sull’edificio, nel rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.

Il documento di prassi specifica inoltre che:

“Analoga previsione non sussiste nel caso delle spese per interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall’articolo 14, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus) o ammessi al Superbonus ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.”

Tuttavia, vista la sostanziale simmetria tra le agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, gli interventi ricompresi nel superbonus 110% danno diritto alla detrazione in misura ridotta del 50%.

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