Superbonus 110%, edifici commerciali e residenziali: è ammesso per i soli appartamenti

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, nel caso di interventi di efficientamento energetico realizzati in edifici commerciali e residenziali, l'agevolazione spetta per i soli appartamenti. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 572 del 9 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate che ribadisce la necessità di una specifica approvazione del condominio.

Superbonus 110%, edifici commerciali e residenziali: è ammesso per i soli appartamenti

Superbonus 110%, per edifici commerciali e residenziali è ammesso per i soli appartamenti.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 572 del 9 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso concreto è quello di un condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale per i soli interventi relativi agli appartamenti.

L’importo spettante in detrazione viene determinato sulla base delle quote condominiali in millesimi, con riferimento agli interventi trainati e trainanti e nel rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.

Superbonus 110%, edifici commerciali e residenziali: è ammesso per i soli appartamenti

Nei casi di edifici commerciali e residenziali il superbonus 110% è ammesso per le sole spese relative ai lavori negli appartamenti.

A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 572 del 9 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 572 del dicembre 2020
Superbonus - interventi «trainanti» e «trainati» su edificio residenziale e commerciale. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il caso concreto è quello di un condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano.

Gli interventi che si intendono effettuare sono i seguenti:

  • isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi, intervento trainante;
  • sostituzione degli infissi, intervento trainato;
  • sostituzione delle schermature solari nel lato sud, intervento trainato.

Prima di fornire i chiarimenti specifici, l’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimento, ovvero il decreto Rilancio.

L’articolo 119 del DL del 19 maggio 2020, numero 34, riporta le disposizioni relative alle spese per interventi svolti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Nello stesso articolo sono anche inserirti i requisiti tecnici per beneficiare dell’agevolazione e l’ambito soggettivo di riferimento.

In base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, inoltre, i contribuenti possono fruire dell’agevolazione mediante la cessione di un credito di imposta o attraverso il meccanismo dello sconto in fattura.

I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 riportano le modalità attuative dell’agevolazione.

I chiarimenti su ulteriori aspetti sono riportati nei seguenti documenti di prassi:

Il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi di riqualificazione energetica degli edifici, cosiddetti trinanti, e per ulteriori interventi, realizzati insieme ai primi, cosiddetti trainati.

Tali interventi devono essere effettuati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110%, edifici commerciali e residenziali: è necessaria l’approvazione del condominio

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sugli interventi che possono essere realizzati e che danno diritto all’agevolazione.

Tra gli interventi trainati di efficientamento energetico rientrano quelli di:

“isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.”

Gli interventi sono dunque agevolabili solo se se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Gli interventi trainanti devono essere effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, i trainati nello stesso periodo in cui vengono eseguiti i lavori trainanti.

L’Attestato di Prestazione Energetica, A.P.E., ante e post deve dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Nel caso specifico riportato dall’istante l’assemblea condominiale deve approvare gli interventi con “benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti”.

Rientrano quindi nell’agevolazione gli interventi di isolamento termico, se assicurano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, relativi alle sole unità del primo piano.

Come specifica il documento di prassi, inoltre:

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà.

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