Superbonus 110%, l’agevolazione spetta solo per l’unità immobiliare ad uso residenziale

Diego Denora - Irpef

Superbonus 110%, l'agevolazione del decreto Rilancio spetta per le spese relative agli interventi previsti solo sulle unità immobiliari ad uso residenziale. Lo spiega la risposta all'interpello numero 21 dell'8 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%, l'agevolazione spetta solo per l'unità immobiliare ad uso residenziale

Superbonus 110%, nella risposta all’interpello numero 21 dell’8 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’agevolazione spetta solo per l’unità immobiliare ad uso residenziale.

Lo spunto del chiarimento è quello del soggetto istante, proprietario di tre unità immobiliari, parte dello stesso immobile, con diverse destinazioni d’uso.

Il documento di prassi non accoglie la soluzione proposta dall’istante e ricapitola il quadro normativo dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 30 giugno 2022, e fino al 2023 per i lavori già realizzati al 60%.

Questo, come altre delucidazioni, sono riportate nei numerosi documenti chiarificatori pubblicati dall’Amministrazione finanziaria nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2021.

Superbonus 110%, l’agevolazione spetta solo per l’unità immobiliare ad uso residenziale

Il superbonus 110% è il tema dei chiarimenti di numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Negli scorsi l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato molte risposte all’interpello sull’agevolazione del decreto Rilancio, prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 30 giugno 2022, e fino al 2023 per i lavori già realizzati al 60%.

Nello specifico, la risposta all’interpello numero 21 dell’8 gennaio 2021 fornisce spiegazioni al dubbi sollevati dall’istante sulla possibilità di fruire dell’agevolazione per le spese relative ad interventi da effettuare su un edificio composto da tre unità immobiliari:

  • una a destinazione residenziale, con accesso autonomo dall’esterno direttamente da strada pubblica;
  • una ad uso ufficio (categoria catastale A/10);
  • una adibita a cabina elettrica (categoria catastale D/1) di cui l’istante, pur essendo proprietario, non ne ha il possesso in quanto sulla stessa è costituita una servitù a favore di ENEL.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 21 dell’8 gennaio 2021
Superbonus - Unità immobiliare a destinazione residenziale - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dall’istante, che ritiene di poter beneficiare del superbonus 110% per i lavori su tutte e tre le unità immobiliari in quanto parte del medesimo edificio.

Tra i requisiti da soddisfare c’è quello dell’indipendenza funzionale: l’unità immobiliare deve essere dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e deve disporre di un accesso autonomo dall’esterno.

Qualora soddisfatta tale condizione e, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge, il contribuente ha diritto all’agevolazione solo per le spese che saranno sostenute per i lavori agevolabili sull’unità immobiliare ad uso residenziale.

L’Agenzia delle Entrate specifica, infatti, che:

Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l’edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus.

Superbonus 110%, il quadro normativo di riferimento

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate spiega quali sono i requisiti che devono essere soddisfatti per avere diritto al superbonus 110%.

Tra gli altri, ci sono quelli dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno.

Devono inoltre essere rispettate tutte le altre condizioni indicate nella legge, la cui verifica non può essere effettuata in sede di interpello.

In particolare quelle previste dal decreto Rilancio,, nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

I commi da 1 a 8 di tale articolo stabiliscono i requisiti tecnici degli interventi che danno diritto alla detrazione per le spese sostenute.

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è invece stabilito dai commi 9 e 10.

Gli interventi ammessi all’agevolazione devono essere realizzati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di fruire del superbonus attraverso forme alternative all’utilizzo diretto:

  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

In altre parole i soggetti possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.

Infine gli stessi possono scegliere la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative delle disposizioni sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020;
  • 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Ulteriori chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sono invece stati forniti:

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