Superbonus 110, ok all’agevolazione anche per unità collabente senza Ape

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, via libera per l'agevolazione anche per unità collabente senza Ape. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 593 del 16 settembre 2021. Il parere favorevole all'accesso alla detrazione, tuttavia, vale solo per l’istante e non per eventuali futuri acquirenti dello stabile.

Superbonus 110, ok all'agevolazione anche per unità collabente senza Ape

Superbonus 110 per cento, si può beneficiare dell’agevolazione anche per unità collabente senza Ape.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 593 del 16 settembre 2021.

Il via libera all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio è relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia di un’unità collabente F2 con aumento volumetrico e installazione dell’impianto elettrico, idraulico, di smaltimento rifiuti e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana.

Anche in mancanza della certificazione energetica si può accedere al superbonus 110 per cento, tuttavia il parere favorevole alla fruizione delle agevolazioni vale solo per l’istante e non per eventuali futuri acquirenti dello stabile.

Superbonus 110, ok all’agevolazione anche per unità collabente senza Ape

Il superbonus 110 per cento è fruibile anche nel caso d’interventi su un’unità collabente sprovvista di Ape.

La conferma arriva dalla risposta all’interpello numero 593 del 16 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 593 del 16 settembre 2021
Superbonus - intervento di ristrutturazione edilizia, con aumento volumetrico e realizzazione di impianti, su due unità immobiliari collabenti (F/2) facenti parte di un edificio sprovvisto di APE - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Anche in questo caso i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria prendono spunto da un caso concreto: i lavori di ristrutturazione edilizia di un’unità collabente F2 con aumento volumetrico e installazione dell’impianto elettrico, idraulico, di smaltimento rifiuti e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana.

L’istante, un residente all’estero, intende ristrutturare un fabbricato pericolante composto da due unità collabenti e privo di attestazione energetica.

Gli interventi prevedono:

  • la demolizione e ricostruzione e la realizzazione con aumento volumetrico di due immobili residenziali di categoria diversa da A/1, A/8 o A/9;
  • la riduzione del rischio sismico;
  • l’efficientamento energetico;
  • la costruzione degli impianti elettrico e idraulico, dell’impianto di smaltimento reflui e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana.

L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria anche se tali interventi siano incentivabili anche per un futuro acquirente.

L’Amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento e fornisce chiarimenti ai quesiti dell’istante.

Innanzitutto, un requisito da rispettare per gli interventi è che gli stessi siano inquadrabili nella "ristrutturazione edilizia" secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) delle legge n. 380/2001.

Dal titolo amministrativo autorizzativo deve risultare che non si tratta di un lavori di nuova costruzione.

Nel documento di prassi viene riportata la nota n. 031615/2021 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, che chiarisce che la detrazione fiscale legata al superecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam.

Le operazioni dovranno quindi essere fatturate in modo distinto: una per la ristrutturazione e una per l’ampliamento.

In merito a interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, previsti negli articoli 14 e 16 Dl n. 63/2013, l’Agenzia delle Entrate spiega che sono agevolabili anche le spese per interventi realizzati su immobili che saranno destinati ad abitazione solo al termine dei lavori.

Nel provvedimento amministrativo di autorizzazione dei lavori deve risultare il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.

Nel caso di fabbricato privo di Ape, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 1-quater.

Tale disposizione prevede che siano compresi fra gli edifici che accedono all’agevolazione:

“anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.”.

Superbonus 110, l’agevolazione per edifici senza certificazione energetica non si estende a futuri acquirenti

In relazione agli interventi di efficientamento energetico, dopo aver sentito il parere di Enea, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che prima dei lavori è necessaria una relazione tecnica a dimostrazione dell’esistenza di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti.

In tali casi non sarà necessaria la produzione dell’Ape iniziale.

Per quanto riguarda le spese in oggetto, invece, l’Agenzia delle Entrate spiega che il superbonus vale anche per i costi strettamente legati agli interventi agevolabili a condizione, a patto che gli interventi siano effettivamente realizzati.

Secondo quanto spiegato anche nella circolare numero 30 del 2020, l’individuazione delle spese connesse dovrà essere attestata da un tecnico abilitato che deve verificare la congruità di tali spese in relazione agli interventi eseguiti.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che il parere fornito vale solo per l’istante e non anche per gli eventuali futuri acquirenti del fabbricato che non abbiano espressamente delegato l’istante alla presentazione dell’interpello tramite apposita procura.

Nel documento si legge infatti quanto segue:

“Da ultimo, si fa presente che i principi di diritto sopra riportati esplicano i loro effetti e devono intendersi riferiti soltanto alla posizione dell’Istante e quindi non anche a soggetti terzi eventualmente richiamati (nel caso di specie per l’eventuale futuro acquirente) che non risultano aver espressamente delegato l’Istante alla presentazione dell’interpello per suo conto tramite un’apposita procura, generale o speciale, ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

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