Conguaglio di dicembre 2020, calcolo Irpef alla prova del nuovo bonus in busta paga

Conguaglio di dicembre 2020, è il tempo di fare il calcolo di fine anno relativo all'Irpef. Un adempimento che è caratterizzato dal passaggio di consegne dall'ex bonus Renzi al nuovo bonus in busta paga.

Conguaglio di dicembre 2020, calcolo Irpef alla prova del nuovo bonus in busta paga

Conguaglio di fine anno a dicembre 2020. Per i sostituti d’imposta è tempo di fare il calcolo dell’Irpef dovuta dai dipendenti, adempimento che quest’anno fa i conti con le novità relative al nuovo bonus in busta paga.

Le istruzioni operative, utili per gestire il passaggio dall’ex bonus Renzi al nuovo bonus di 100 euro, unito all’ulteriore detrazione fiscale per i redditi fino a 40.000 euro, sono contenute nella circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà questo uno degli aspetti da considerare in sede di conguaglio Irpef, in aggiunta alla determinazione dell’imposta effettivamente dovuta, applicando le aliquote Irpef ai redditi percepiti, nonché considerando detrazioni ed altre agevolazioni in busta paga riconosciute al lavoratore.

Conguaglio di dicembre 2020, calcolo Irpef alla prova del nuovo bonus in busta paga

Il conguaglio Irpef in busta paga di dicembre 2020 è un adempimento effettuato dal datore di lavoro, che per il lavoratore può comportare l’erogazione di un rimborso ovvero l’applicazione di una trattenuta fiscale aggiuntiva.

Il conguaglio fiscale di fine anno viene effettuato sulla base totale dei redditi percepiti dal contribuente, dell’imposta già trattenuta mensilmente, addizionali, nonché detrazioni fiscali ed altri bonus riconosciuti in busta paga.

Le imposte ed i contributi previdenziali trattenuti mensilmente in busta paga sono calcolati in base al reddito presunto. Il totale dell’Irpef addebitata può quindi risultare inferiore a quanto effettivamente dovuto, in relazione ai redditi effettivamente percepiti, ovvero superiore, anche considerando le detrazioni fiscali applicate.

Sul fronte dei bonus Irpef, grande protagonista del conguaglio di dicembre 2020 sarà il nuovo trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente. In parole semplici, il nuovo bonus di 100 euro che, a partire dal mese di luglio, ha preso il posto del bonus Renzi.

Ad esso si è affiancata una nuova detrazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, riconosciuta dai 28.000 euro e fino al limite di 40.000 euro.

Come gestire i conguagli fiscali di dicembre 2020?

Le istruzioni sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E del 15 dicembre 2020 relativa al nuovo bonus per la riduzione del cuneo fiscale in busta paga.

Sia il bonus di 100 euro che l’ulteriore detrazione fiscale sono attribuiti in automatico dai sostituti d’imposta sulla base del reddito annuo presunto e salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore. L’effettiva spettanza della somma erogata viene verificata in sede di conguaglio di fine anno.

Si potrà verificare una duplice situazione: l’erogazione di una somma aggiuntiva in busta paga o al contrario il recupero delle somme erogate, nel caso di superamento dei limiti di reddito previsti.

Conguaglio Irpef di dicembre 2020, come funziona per il nuovo bonus in busta paga

Sono tre i limiti di reddito da considerare in sede di conguaglio fiscale ed in relazione al bonus Irpef riconosciuto per il primo semestre 2020 e la nuova agevolazione in vigore dal 1° luglio:

  • i titolari di redditi in no tax area, fino a 8.174 euro non hanno diritto al bonus Irpef così come al nuovo trattamento integrativo;
  • per il bonus Renzi riconosciuto fino al 30 giugno 2020, la restituzione totale o parziale opererà per i contribuenti con redditi superiori a 26.600 euro;
  • per il bonus fiscale riconosciuto dal 1° luglio 2020, la restituzione totale o parziale interesserà i titolari di redditi superiori a 40.000 euro.

In sede di conguaglio fiscale bisognerà quindi considerare in prima battuta le somme erogate nel primo semestre dell’anno.

Il bonus Renzi, ricordiamo, spetta nella misura di 960 euro annuali ai lavoratori con reddito complessivo fino ai 24.600 euro e scende progressivamente d’importo i titolari di redditi tra i 24.600 euro ed i 26.600 euro.

Si passa poi alle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2020. Il conguaglio fiscale si complica, per via della doppia verifica relativa:

  • al bonus Irpef di 100 euro, riconosciuto fino al limite di 28.000 euro di reddito;
  • all’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta superati i 28.000 euro e fino al limite di 40.000 euro di reddito.

Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo (bonus di 100 euro) risulti non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperare la somma al netto dell’ulteriore detrazione fiscale spettante.

Una situazione che riguarda soprattutto i lavoratori con redditi pari a circa 28.000 euro, e per i quali il conguaglio Irpef di dicembre 2020 potrebbe comportare il “passaggio di consegne” tra bonus di 100 euro e detrazione fiscale di importo compreso tra i 97 euro circa in giù.

In sede di ricalcolo dell’Irpef il lavoratore è quindi tenuto a dover restituire le somme percepite, in tutto o in parte, sulla base della detrazione fiscale attribuita.

Il recupero del bonus erogato in busta paga avverrà in un’unica soluzione fino al limite di 60 euro. Nel caso di somme di importo superiore, la trattenuta in busta paga verrà effettuata in otto rate di pari ammontare. Fanno eccezione i casi di interruzione del rapporto di lavoro: in tal caso, il recupero sarà in un’unica soluzione, a prescindere dall’importo.

Cosa succede invece in caso di incapienza? Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, l’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Conguaglio fiscale, regole diverse tra bonus Irpef, trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale

Anche le modalità di recupero delle somme a debito emerse in sede di conguaglio fiscale si complicano, per via della diversa disciplina prevista per l’ex bonus Renzi e per il nuovo doppio incentivo riconosciuto in busta paga.

Il datore di lavoro sarà tenuto ad operare un conguaglio fiscale relativamente alle diverse misure agevolative, sia relativamente al bonus Irpef eventualmente spettante in relazione al primo semestre, sia relativamente al trattamento integrativo o alla ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti per il secondo semestre dell’anno.

Se alla fine dell’anno dovesse risultare che l’imposta lorda maturata dal contribuente sia inferiore alle detrazioni spettanti, la restituzione interesserà ambedue le misure.

Si applicano però regole diverse:

  • la restituzione del bonus Irpef dovrà, infatti, avvenire in unica soluzione con la retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;
  • come sopra evidenziato, la restituzione del trattamento integrativo, al netto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante, se di importo superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Qualora in sede di conguaglio risulti non spettante l’ulteriore detrazione fiscale il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo, che, come già detto, se superiore a 60 euro dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Una casistica che potrebbe riguardare:

  • sia il contribuente che supera la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro;
  • sia il contribuente che invece scende sotto il limite reddituale di 28.000 euro.

In tal caso, il datore di lavoro in sede di conguaglio dovrà recuperare l’ulteriore detrazione fiscale non spettante ed erogare il trattamento integrativo nella misura di 600 euro, senza effettuare alcuna compensazione tra le somme a debito e quelle a credito.

Il conguaglio di fine anno salva gli incapienti causa Covid-19

Il conguaglio Irpef, in relazione ai bonus fiscali riconosciuti nel 2020, salva dal rischio di restituzione i lavoratori incapienti a causa del Covid-19.

Si tratta in particolare dei lavoratori in cassa integrazione, per i quali viene meno il rischio di dover restituire la somma erogata dal datore di lavoro. In sede di conguaglio di fine anno, ai fini del calcolo della somma spettante, il sostituto d’imposta dovrà considerare non l’importo degli ammortizzatori sociali percepiti, bensì la retribuzione ordinaria prevista da contratto.

Il pagamento del bonus riconosciuto dovrà essere effettuato dal datore di lavoro, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

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