Studio in quarantena: no al generale rinvio delle scadenze ma si valuta caso per caso

Tommaso Gavi - Commercialisti ed esperti contabili

Studio in quarantena, dopo la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'INT, il direttore Ruffini fornisce ulteriori spiegazioni durante il XVII Convegno Nazionale Obiettivo futuro: la situazione deve essere valutata caso per caso dall'ufficio territorialmente competente. Il rinvio delle scadenze potrebbe arrivare con un emendamento al decreto Ristori.

Studio in quarantena: no al generale rinvio delle scadenze ma si valuta caso per caso

Studio in quarantena, dopo la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta dell’INT, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini spiega le motivazioni dell’esclusione delle “cause di forza maggiore”.

Ruffini interviene al XVII Convegno Nazionale “Obiettivo futuro”, organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti e spiega che il rinvio generalizzato delle scadenze fiscali deve essere previsto da una specifica norma.

Tuttavia il direttore dell’Agenzia delle Entrate lascia uno spiraglio: il contribuente può essere rimesso in termini, caso per caso, su valutazione dell’ufficio territoriale competente.

Il rinvio delle scadenze fiscali per i commercialisti in quarantena potrebbe arrivare grazie ad un emendamento al decreto Ristori.

Studio in quarantena: no al generale rinvio delle scadenze ma si valuta caso per caso

Dopo la risposta dell’Amministrazione finanziaria sulla possibilità di differimento dei termini nel caso di studi in quarantena il direttore dell’Agenzia delle Entrate torna sul tema per spiegare le motivazioni che escludono le “cause di forza maggiore”.

L’occasione degli ulteriori chiarimenti è il XVII Convegno Nazionale “Obiettivo futuro”, organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti.

Ernesto Maria Ruffini spiega che la risposta ripercorre quanto previsto dalla norma.

Un intervento normativo per ritardare le scadenze per malattia grave del professionista può arrivare entro fine anno ma non dipende dall’Agenzia delle Entrate, che si limita all’interpretazione della norma.

A seguito della risposta la stessa ANC nel comunicato stampa del 25 novembre 2020, insieme a SIC, UNAGRACO e UNICO, dichiarava:

“la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate guidata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini lascia a dir poco stupiti e la dice lunga sulla considerazione che l’Amministrazione Finanziaria ha del diritto alla salute e al lavoro dei professionisti.”

Nello stesso comunicato le sigle sindacali di categoria sottolineavano un vuoto normativo sul tema della sospensione degli adempienti fiscali in caso di malattia del professionista, ribadendo la necessità di una rapida approvazione della legge sulla malattia e infortunio, il cui iter parlamentare è in corso.

In merito Ruffini ha sottolineato che l’Agenzia delle Entrate non può riconoscere una generalizzazione del rinvio delle scadenze.

Il contribuente può, tuttavia, essere rimesso in termini caso per caso, su valutazione dell’ufficio territorialmente competente.

Un “no”, quindi, ad un rinvio generalizzato delle scadenze ma un’apertura nei confronti dei casi concreti.

Studio in quarantena: l’emendamento al decreto Ristori

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’INT, dunque, non lascia spazio all’interpretazione.

Il commercialista e ogni altro professionista delegato ad occuparsi delle scadenze fiscali per conto dei propri clienti, anche nel caso in cui lo studio sia in quarantena, deve comunque provvedere agli adempimenti.

Non si verifica infatti quella “causa di forza maggiore” nel caso di mancato rispetto dei termini, prevista dall’articolo 9 dello Statuto del Contribuente, che eliminerebbe le sanzioni e rimetterebbe in termini i soggetti.

Per prevedere la rimessione in termini e il rinvio delle scadenze sarebbe quindi richiesto uno specifico intervento normativa.

Su questa linea si inserisce l’emendamento al decreto Ristori, che al momento sta affrontando l’iter di conversione parlamentare.

La proposta prevede la sospensione per 30 giorni dei termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali in scadenza nei successivi 30 giorni dopo l’accertamento del contagio da coronavirus o nei casi di quarantena fiduciaria o di isolamento obbligatorio.

L’emendamento 18.0.1, presentato in Commissione a firma de Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri, propone di inserire dopo l’articolo 18 del DDL 1994, al disegno di legge di conversione del decreto Ristori, l’articolo 18-bis.

Nel testo, con oggetto “Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19” si legge quanto segue:

“1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del temine del periodo di sospensione.”

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