Stralcio dei debiti automatico per i carichi fino a 5.000 euro: ai fini della cancellazione non rileva l'importo della cartella ma del singolo carico iscritto a ruolo, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. Le istruzioni nella circolare 11/2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Lo stralcio dei debiti si applica anche a cartelle di importo superiore a 5.000 euro, qualora composte da più carichi di valore inferiore alla soglia massima fissata dal decreto Sostegni.
L’Agenzia delle Entrate conferma un’interpretazione già adottata in relazione allo stralcio dei mini-debiti fino a 1.000 euro e con la circolare n. 11/E del 24 settembre 2021 delinea l’ambito oggettivo per l’applicazione dello stralcio delle cartelle.
Il limite di 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021 sarà quindi considerato tenuto conto del singolo carico affidato all’agente della riscossione nel periodo temporale dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La procedura di stralcio dei debiti, nel rispetto del limite reddituale di 30.000 euro, sarà effettuata in cooperazione tra Agenzia delle Entrate e ramo Riscossione e verrà ultimata entro il 31 ottobre 2021.
Stralcio dei debiti anche per le cartelle sopra i 5.000 euro: rileva l’importo del singolo carico
L’articolo 4, comma 4 del decreto Sostegni n. 41/2021 dispone l’annullamento automatico dei debiti fino a 5.000 euro alla data del 23 marzo, relativi al decennio 2000-2010 e per i contribuenti con reddito non superiore a 30.000 euro nel 2019.
L’importo limite per beneficiare dello stralcio dei debiti è da considerarsi comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Restano quindi esclusi dal calcolo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
In linea generale, rientrano nella procedura di annullamento le somme affidate all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico o privato, che si sia avvalso della riscossione a mezzo ruolo.
Ad eccezione dei debiti espressamente esclusi, elencati al comma 9 dello stesso articolo del decreto Sostegni, lo stralcio dei debiti ha quindi portata ampia, e a confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E pubblicata il 24 settembre 2021, all’interno della quale è specificato che:
“Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei “singoli carichi” contenuti nella stessa.”
Riprendendo quanto già stabilito per lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, viene quindi confermata la possibilità di beneficiarne anche per le cartelle di importo superiore alla soglia di 5.000 euro, se composta da più carichi il cui importo singolarmente non supera l’importo massimo previsto dal decreto Sostegni.
Stralcio delle cartelle anche sopra i 5.000 euro: annullamento per singolo carico
L’individuazione dei debiti per i quali sarà attivata la procedura di stralcio sarà quindi effettuata “scomponendo” le somme indicate nelle cartelle esattoriali affidate nel periodo 2000-2010, individuando i carichi per i quali non risulta superata la soglia dei 5.000 euro e i contribuenti con redditi non superiori a 30.000 euro nel 2019.
La verifica circa il limite massimo del carico verrà effettuata in relazione alla singola voce che compone il debito complessivo del contribuente.
Sarà quindi possibile che un contribuente destinatario di una cartella di importo complessivo superiore ai 5.000 euro, ma composta da più carichi di importo inferiore, acceda allo stralcio automatico per tutti i debiti ivi indicati.
Sarà anche possibile, poi, che in caso di più carichi iscritti a ruolo all’interno di una medesima cartella di pagamento, alcuni debiti rientrino nello stralcio in quanto di importo inferiore a 5.000 euro e altri ne restino esclusi, in quanto di valore superiore alla soglia massima per l’annullamento.
Stralcio dei debiti, limite di 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021: verifica ad hoc per il “saldo e stralcio”
Tra i numerosi aspetti di interesse contenuti nella circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate, merita di essere approfondita la questione relativa al calcolo dell’importo di 5.000 euro.
Bisognerà far riferimento al debito dovuto alla data del 23 marzo 2021. Ne risulta che rientrano nell’annullamento anche carichi il cui importo originariamente superava i 5.000 euro, ma che è stato ridotto a seguito di un provvedimento di sgravio, pagamento parziale o ad esempio per l’attuazione di definizioni agevolate.
È il caso delle somme rientrate nel saldo e stralcio, misura parte della pace fiscale che ha previsto la possibilità per i contribuenti di aderire alla definizione agevolata pagando il debito dovuto solo in parte, in base a diverse percentuali calibrate in base al valore del modello ISEE.
Se l’importo residuo dovuto, alla data del 23 marzo, non supera i 5.000 euro, il carico sarà quindi annullato anche qualora il debito originario fosse di valore maggiore.
Ed è a tal proposito che, alla luce delle prossime scadenze relative al saldo e stralcio, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che sul portale dell’AdER è disponibile un servizio che consente di verificare se per i debiti dovuti è possibile beneficiare dell’annullamento.
In tal caso, e verificando di rientrare nel limite reddituale di 30.000 euro relativo all’anno 2019, sarà possibile sospendere il versamento. Le somme pagate non saranno oggetto di rimborso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stralcio dei debiti anche per le cartelle sopra i 5.000 euro: rileva l’importo del singolo carico