Stralcio dei contributi, nuova scadenza all’11 dicembre per la domanda di annullamento all’INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Arriva dall'INPS la proroga, o meglio la riapertura dei termini, per presentare la domanda di annullamento dello stralcio dei contributi e richiedere il riconteggio dei debiti: c'è tempo fino all'11 dicembre, ma per il pagamento resta la data ultima del 31 dicembre

Stralcio dei contributi, nuova scadenza all'11 dicembre per la domanda di annullamento all'INPS

C’è ancora tempo per procedere con l’annullamento dello stralcio dei contributi fino a 1.000 euro previsto dalla conversione in legge del Decreto Lavoro: la proroga, o meglio la riapertura dei termini dopo la scadenza del 10 novembre, arriva dall’INPS con il messaggio numero 4244 del 28 novembre 2023.

Per intervenire sulla cancellazione automatica prevista sia dal Decreto Fiscale 2019 che dalla Legge di Bilancio 2023 è possibile inviare la richiesta di riconteggio dei debiti fino all’11 dicembre.

In ogni caso, però, entro fine anno sarà necessario procedere con il pagamento delle somme dovute.

Stralcio dei contributi, dall’INPS nuova scadenza all’11 dicembre per la domanda di annullamento

In linea con quanto previsto dall’articolo 23 bis della conversione in legge del Decreto Lavoro, i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS possono presentare domanda all’INPS per riconteggiare i debiti eliminati automaticamente dalla pace e dalla tregua fiscale con l’obiettivo di pagare gli importi e annullare gli effetti dello stralcio dei contributi preservando la posizione assicurativa.

Con la circolare numero 86 del 2023, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per procedere indicando come data di scadenza per la domanda di annullamento il 10 novembre.

A quasi 20 giorni dalla data ultima, con il messaggio numero 4244 del 28 novembre 2023, si riaprono i giochi: sarà ancora possibile inoltrare la richiesta entro l’11 dicembre 2023.

Nessuna proroga, però, è prevista per il pagamento che non potrà più essere rateizzato ma dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.

Stralcio dei contributi, nuova scadenza per la domanda di annullamento: le istruzioni

Per inoltrare la domanda di annullamento dello stralcio dei contributi è necessario inoltrare all’INPS il modulo relativo alla specifica misura di cancellazione dei debiti:

  • stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018);
  • stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022).

Le diverse categorie interessate a ottenere il riconteggio dei debiti dovranno inviare la domanda entro la nuova scadenza dell’11 dicembre seguendo le istruzioni descritte in tabella.

CategoriaModalità di invio domanda di annullamento dello stralcio
Lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti lCassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla voce “Ruoli/avvisi di addebito” (in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto)
Lavoratori agricoli autonomi Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi alla voce “Avvisi di addebito” (in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto);
Committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata alla voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente
Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS Cassetto previdenziale Liberi professionisti alla voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente
INPS - Messaggio numero 4244 del 28 novembre 2023
Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati – proroga del termine per la presentazione delle domande

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