Stralcio dei contributi: domanda all’INPS entro il 10 novembre 2023 per l’annullamento

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Per annullare lo stralcio dei debiti contributivi e ripristinare la posizione contributiva si dovrà inviare un'apposita domanda all'INPS. La richiesta di riconteggio dei debiti annullati può essere inviata entro la scadenza del 10 novembre da iscritti alla gestione separata, artigiani e commercianti e lavoratori autonomi agricoli

Stralcio dei contributi: domanda all'INPS entro il 10 novembre 2023 per l'annullamento

La domanda per il ricalcolo dei debiti contributivi stralciati può essere trasmessa all’INPS dagli iscritti alle gestioni INPS artigiani, commercianti, autonomi agricoli e dei committenti e professionisti della gestione separata.

Per inviare la richiesta c’è tempo fino alla scadenza del 10 novembre. Il termine per pagare la somma dovuta è invece fissato al 31 dicembre 2023.

È stato il decreto lavoro a prevedere la possibilità di versare i debiti annullati e ripristinare la posizione contributiva.

Queste categorie di contribuenti, infatti, sono escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni e quindi incrementano la posizione contributiva in proporzione ai contributi versati.

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Stralcio dei contributi: domanda all’INPS entro il 10 novembre per l’annullamento

L’INPS con la circolare n. 86, pubblicata il 10 ottobre, fornisce le indicazioni per richiedere l’annullamento dello stralcio dei debiti contributivi fino a 1.000 euro e il conseguente ripristino della posizione contributiva.

Il decreto lavoro, all’articolo 23 bis, ha previsto per i contribuenti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS la possibilità di ricalcolare i debiti annullati con l’obiettivo di tutelare le posizioni assicurative.

In questo modo, tali soggetti, potranno saldare i debiti stralciati in un’unica soluzione oppure in rate mensili da versare entro la scadenza del 31 dicembre.

Il decreto-legge n. 119/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018), e successivamente la Legge di Bilancio 2023, infatti, hanno previsto l’annullamento automatico dei debiti rispettivamente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Dato che queste categorie di contribuenti sono escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, la posizione assicurativa cresce in proporzione alla contribuzione versata. La norma introdotta dal decreto lavoro, quindi, interviene per evitare che questi possano essere danneggiati dall’annullamento automatico dei debiti contributivi.

Pertanto, chi intende versare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovrà presentare un’apposita domanda all’INPS. Sarà possibile richiedere il riconteggio dei debiti stralciati se alla data dell’annullamento (24 ottobre 2018 e 30 aprile 2023) i debiti risultavano oggetto di:

  • rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
  • procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;
  • intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.

Stralcio dei debiti contributivi: come presentare la domanda all’INPS

La circolare dell’INPS contiene tutte le istruzioni da seguire per la presentazione della domanda di riconteggio dei debiti annullati.

L’Istituto, viste le due diverse misure di stralcio, ha predisposto due specifici modelli di domanda, tramite i quali i contribuenti potranno richiedere:

  • il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
  • il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

In fase di domanda gli interessati dovranno:

  • indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
  • selezionare la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione o a rate;
  • impegnarsi a effettuare il versamento integrale della somma dovuta, a titolo di contributi e sanzioni civili, entro il 31 dicembre 2023;
  • dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

La richiesta deve essere trasmessa entro la scadenza del 10 novembre 2023 tramite una delle seguenti modalità a seconda della categoria di appartenenza:

  • lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti:
    • selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito” dal “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”.
  • committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS:
    • selezionando la voce “Altro” dal “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della struttura INPS territorialmente competente.
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS:
    • selezionando la voce “Altro” dal “Cassetto previdenziale Liberi professionisti” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della struttura INPS territorialmente competente.

Per i lavoratori agricoli autonomi, con il messaggio n. 3632 del 17 ottobre l’INPS sottolinea che la domanda dovrà essere inserita dal “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” utilizzando la sezioneComunicazione bidirezionale Invio comunicazione” e selezionando la voceRiconteggio debiti stralciati Art 23bis”.

In caso di decesso del titolare dei crediti stralciati si può inviare una PEC all’indirizzo della struttura INPS territorialmente competente.

Dopo che l’Istituto avrà accettato la richiesta, calcolato e comunicato l’importo dovuto dai contribuenti, questi dovranno procedere al pagamento entro il 31 dicembre 2023 in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo.

Per il calcolo delle sanzioni civili e gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 86/2023.

INPS - Circolare n. 86 del 10 ottobre 2023
Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati

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