Dall'Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimeti sui bonus in busta paga previsti nel 2026: perimetro ampio per la flat tax sugli stipendi in caso di rinnovi contrattuali e lavoro notturno, festivo e su turni
Stipendi 2026, i bonus in busta paga riconosciuti per effetto delle flat tax sui rinnovi contrattuali, sul lavoro notturno, festivo e su turni, incontrano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 arrivano nuove istruzioni pratiche sulla tassazione di favore introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Il documento analizza nel dettaglio il perimetro applicativo della flat tax del 5 per cento sui rinnovi contrattuali e di quella al 15 per cento sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni.
L’applicazione dei bonus fiscali è ad ampio raggio, ma in caso di lavoro part-time e per gli impatriati i benefici si affievoliscono.
Stipendi 2026, il bonus con flat tax del 5 per cento per il rinnovo dei CCNL agisce anche su arretrati, ferie e gratifiche
L’articolo 1, comma 7, della Legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione di una flat tax del 5 per cento, sostitutiva di IRPEF e addizionali, sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 legati a CCNL privati firmati nel triennio 2024-2026.
Il beneficio spetta a chi ha conseguito nel 2025 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.
La circolare n. 3/E si sofferma su alcuni casi specifici, fornendo un vademecum utile per analizzare le regole di applicazione dei bonus sulle buste paga e sugli stipendi.
Si parte con l’analisi del caso delle indennità mensili (ad esempio cassa o variabili). Se previste dai rinnovi e corrisposte mensilmente come parte della retribuzione ordinaria, beneficiano dell’aliquota al 5 per cento.
L’agevolazione si applica anche alle quote di aumento corrisposte nel 2026 ma riferite economicamente ad annualità precedenti (ad esempio in caso di decorrenza dal 2023). Restano invece rigorosamente escluse le somme erogate una tantum.
Per gli incrementi previsti dal CCNL che assorbono un superminimo, o un elemento analogo, l’agevolazione spetta anche se tale superminimo derivava da un accordo individuale tra azienda e lavoratore.
La flat tax del 5 per cento si applica anche alla retribuzione dei giorni di ferie, ai permessi (es. ROL o PAR), alla gratifica feriale (se assimilabile alla quattordicesima) e al trattamento per la festività soppressa del 4 novembre, poiché confluiscono nella retribuzione ordinaria.
Lavoro notturno, festivo e su turni: flat tax del 15 per cento sugli stipendi parziale in caso di part-time verticale
La circolare fornisce chiarimenti specifici anche in relazione alla flat tax del 15 per cento introdotta dai commi 10 e 11, articolo 1, della Legge di Bilancio 2026.
Il beneficio sugli stipendi si applicherà in relazione alle somme corrisposte nel 2026 (entro il limite massimo di 1.500 euro lordi) a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni. Il tetto di reddito 2025 per l’accesso è fissato a 40.000 euro.
L’Agenzia ha sciolto un dubbio frequente sul fronte della maggiorazione riconosciuta in caso di lavoro domenicale e riposo settimanale fissato in un giorno diverso della settimana. Considerando che tutte le domeniche sono considerate festivi per legge, la maggiorazione prevista dal CCNL è sempre agevolabile.
Bonus parziale invece in caso di part-time verticale, in cui i giorni non lavorati nella settimana sono fisiologicamente più di uno.
L’Agenzia ha specificato che l’agevolazione fiscale non può essere estesa a tutte le giornate di sosta, ma che il beneficio del 15 per cento si applica esclusivamente se il dipendente viene chiamato a lavorare nel singolo e specifico giorno di riposo settimanale stabilito dalle parti.
Al contrario, se il lavoro viene prestato in altri giorni della settimana non lavorativi (“lavoro supplementare”) o in esecuzione di clausole elastiche, le relative maggiorazioni - pur se previste dal CCNL o dal D.Lgs. 81/2015 - sono escluse dal beneficio fiscale, poiché non identificabili con il riposo settimanale standard.
Straordinari di notte e in giorni festivi, flat tax del 15 per cento anche alla paga oraria
Uno dei passaggi più vantaggiosi per i lavoratori è relativo ai chiarimenti sul fronte della tassazione dello straordinario notturno o festivo.
In linea generale, le somme erogate per il lavoro straordinario diurno e ordinario sono totalmente escluse dall’imposta sostitutiva.
L’eccezione si attiva per lo straordinario notturno e lo straordinario festivo. In questi due casi, l’Agenzia ha chiarito che la flat tax del 15 per cento non si applica solo alla maggiorazione rispetto alla paga base ma si estende all’intera retribuzione corrisposta per la prestazione straordinaria (paga oraria globale + maggiorazione).
L’unica condizione è che tali istituti siano previsti dal CCNL e che non vadano a sostituire la retribuzione ordinaria fissa.
Si riassumono in tabella le casistiche specifiche analizzate dall’Agenzia delle Entrate:
| Voce Retributiva | Applicabilità del 15% | Condizioni e Dettagli dell’Agenzia |
|---|---|---|
| Domenica lavorativa | SÌ | Si applica alla maggiorazione domenicale anche se il giorno di riposo contrattuale cade in un altro giorno della settimana |
| Part-time verticale | PARZIALE | Spetta solo per il lavoro svolto nel giorno di riposo ufficiale; esclusi i giorni semplicemente non lavorativi o le clausole elastiche |
| Straordinario notturno/festivo | SÌ | L’aliquota del 15% si applica all’intera retribuzione corrisposta per queste specifiche prestazioni, non solo alla maggiorazione. Resta escluso lo straordinario diurno ordinario |
| Indennità di reperibilità | SÌ | Agevolata se legata a turni, festivi o notturni, anche se il lavoratore non effettua un intervento reale (remunera la disponibilità) |
| Indennità di pernottamento | SÌ | Validata specificamente per il CCNL Credito (art. 117), in quanto compenso aggiuntivo collegato a compiti di custodia/vigilanza notturna |
Le agevolazioni (sia al 5% che al 15%) non si applicano se il datore di lavoro non applica alcun CCNL o se le somme derivano esclusivamente da accordi territoriali o aziendali.
In allegato, la circolare integrale dell’Agenzia delle Entrate.
Impatriati, docenti e ricercatori: flat tax sull’intero importo degli incrementi in busta paga
Un chiarimento fondamentale riguarda chi rientra in Italia fruendo dei regimi speciali di detassazione del reddito.
L’Agenzia ha stabilito che gli incrementi e le maggiorazioni vanno assoggettati alle imposte sostitutive (5 per cento o 15 per cento) per l’intero ammontare, senza applicare le riduzioni percentuali dell’imponibile previste per gli impatriati.
Ciò discende dal fatto che tali premi non concorrono alla formazione del reddito complessivo progressivo.
Da evidenziare che il lavoratore ha sempre la facoltà di rinunciare per iscritto all’imposta sostitutiva; in tal caso, le somme confluiranno nel reddito complessivo, beneficiando (laddove spettante) della riduzione parziale prevista per il rientro dei cervelli.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stipendi 2026: la mappa dei bonus in busta paga tra rinnovo CCNL, turni di notte e straordinari