Dal vecchio al nuovo regime impatriati: una panoramica della normativa

Paolo Soro - Imposte

“Viaggio” nella normativa che regola le agevolazioni fiscali per lavoratrici e lavoratori impatriati. Dal vecchio al nuovo regime, le regole previste

Dal vecchio al nuovo regime impatriati: una panoramica della normativa

Il nuovo regime degli impatriati, varato dal Legislatore con decorrenza 2024 a seguito dell’art. 5, D.lgs. 209/2023, mostra un deciso cambio di rotta dopo i benefici previsti dal precedente art. 16, D.lgs. 147/2015, preferendo una normativa assai più calmierata e parsimoniosa.

Vediamo, allora, come è cambiata la legge e quali possono essere le prospettive legate alla circolazione dei cittadini fra gli Stati.

Regime impatriati: la centralità della residenza fiscale

Inizialmente previsto dall’art. 16, D.lgs. 147/2015, il regime degli impatriati ha subito nel tempo numerose modifiche fino all’introduzione dell’odierno art. 5, D.lgs. 209/2023, che ha istituito un nuovo regime, abrogando contemporaneamente il precedente art. 16, D.lgs. 147/2015.

Quest’ultima disposizione resta peraltro in vigore fino a “esaurimento”, per tutti quegli impatriati che hanno fisicamente trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.

Possiamo dunque convenzionalmente parlare di:

  • Vecchio Regime Impatriati – VRI (art. 16, D.lgs. 147/2015);
  • Nuovo Regime Impatriati – NRI (art. 5, D.lgs. 209/2023).

Prima di addentrarci nella trattazione, nonché delle modifiche intervenute, giova però richiamare preliminarmente anche la contestuale variazione (sempre decorrente dal 2024) del comma 2, art. 2, TUIR, che disciplina la residenza fiscale italiana; disposizione di fondamentale importanza ai fini della corretta applicazione del Regime Impatriati (e non solo).

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Residenza fiscale: regole a confronto

Con le regole in vigore fino al 2023, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Dal 2024 ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio s’intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Vecchio Regime Impatriati – VRI (art. 16, D.lgs. 147/2015)

Nella sua “ultima versione”, il VRI prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo e i redditi d’impresa, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (vecchia versione), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti l’impatrio e si impegnano a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

In tema di lavoro subordinato, giova precisare che non rileva la nazionalità del datore di lavoro, né la circostanza che il lavoro venga prestato in modalità c.d. “smart working”.

Ciò che conta è che la prestazione lavorativa sia fisicamente svolta in Italia. Inoltre, l’agevolazione è concessa solo se...

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