Cartelle, avvisi e atti: notifica via PEC al domicilio digitale, le regole nel decreto accertamenti

Rosy D’Elia - Imposte

Sempre più digitalizzate le comunicazioni tra Fisco e contribuenti: si mettono nero su bianco le regole da seguire per la notifica di cartelle, avvisi e atti via PEC al domicilio digitale. Le novità sono contenute nella bozza di decreto legislativo sugli accertamenti approvato in esame preliminare nel Consiglio dei Ministri di oggi, 3 novembre

Cartelle, avvisi e atti: notifica via PEC al domicilio digitale, le regole nel decreto accertamenti

La riforma fiscale cambia anche le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. E, tra le altre novità, si prevede anche un aggiornamento delle modalità di comunicazione tra Fisco e contribuenti.

Dai tempi alle modalità per individuare gli indirizzi: nero su bianco le regole da seguire per la notifica di cartelle, di avvisi, di atti e altre comunicazioni tramite PEC, Posta Elettronica Certificata, al domicilio digitale.

Stando alle bozze di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale, in approvato in esame preliminare nel Consiglio dei Ministri di oggi, 3 novembre, nel DPR numero 600 del 1973 trova spazio l’articolo 60 ter dedicato proprio alle comunicazioni digitali.

Sul testo dovranno poi esprimersi le commissioni parlamentari prima di arrivare all’adozione.

Cartelle, avvisi e atti, notifica via PEC al domicilio digitale: le novità nel decreto accertamenti

La possibilità di comunicare via PEC tocca tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, anche in deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta. Questo è quanto emerge dalle bozze in circolazione.

Il raggio di azione della notifica digitale si estende, poi, anche alle cartelle da consegnare ai contribuenti.

La digitalizzazione ad ampio spettro interessa anche gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione.

E con il decreto legislativo dedicato all’accertamento, il quinto nel percorso di attuazione della riforma fiscale, si forniscono le indicazioni da seguire per individuare il domicilio digitale a cui indirizzare i documenti.

Come si legge sul portale dell’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, il domicilio digitale può essere definito come “l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD”.

Cartelle, avvisi e atti, notifica via PEC: a quale domicilio digitale saranno inviati?

Oltre a prevedere un ampio perimetro di utilizzo delle notifiche via PEC di cartelle, avvisi, atti, il decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale dedicato all’accertamento fornisce anche le linee guida da seguire per individuare a quale indirizzo inviare le comunicazioni.

Destinatari notifiche digitaliIndirizzi di riferimento
Pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi Domicilio digitale contenuto nell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)
Imprese individuali o costituite in forma societaria, professionisti Domicilio digitale contenuto nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), anche quando diverso da quello contenuto nell’INAD o nell’IPA
Persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato Domicilio presente nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
Soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale Domicilio speciale

L’ultimo caso riguarda proprio l’indirizzo PEC indicato specificamente per la ricezione di atti, avvisi e provvedimenti tramite modalità che dovranno essere definite dall’Agenzia delle Entrate.

Fondamentali le indicazioni che riguardano i tempi da considerare nelle comunicazioni che viaggiano tramite Posta Elettronica Certificata.

Stando al testo del decreto legislativo, in versione di bozza, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza:

  • per chi invia si considera il momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato di partenza trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggi;
  • per chi riceve la data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all’ufficio.

Specifiche regole vengono stabilite anche in caso di invio di cartelle, atti, avvisi e comunicazioni non andato a buon fine a causa della casella PEC piena.

Trascorsi almeno sette giorni, deve essere fatto un secondo tentativo. Se anche quest’ultimo non va a buon fine, anche in caso di domicilio valido o attivo, si procede seguendo le regole di comunicazione ordinaria previste dall’articolo 60 del DPR numero 600 del 1973.

Per le imprese e i professionisti presenti nel registro INIPEC, invece, si procede tramite deposito telematico sul portale InfoCamere e tramite raccomandata.

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