Il redditometro è uno degli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali. La logica è chiara: spese eccessive rispetto ai redditi dichiarati fanno scattare l'alert del Fisco
Sempre meno utilizzato, ma non meno temuto: il redditometro è uno degli strumenti a disposizione del Fisco nell’ambito dell’accertamento sintetico.
I dati resi noti dalla Corte dei Conti con il Rendiconto generale dello Stato 2025, presentato nel mese di giugno, evidenziano il ridimensionamento di questa via nell’ambito dei controlli contro l’evasione fiscale.
Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha avviato 923 controlli usando lo strumento del redditometro, in crescita del 15,5 per cento rispetto al 2024 ma con un evidente discrepanza tra somme riscosse e somme accertate: se nel 2023 era pari al 13,4 per cento, nel 2025 si attesta sul valore dell’1,13 per cento.
I numeri evidenziano quindi lo scarso rilievo degli accertamenti sintetici, ma il redditometro continua a far discutere ed è stato al centro di diversi ritocchi normativi negli ultimi anni.
Dopo lo stop previsto dal decreto Dignità n. 87/2018 a decorrere dal 2016, lo strumento che prende in esame le spese effettuate, parametrandole al reddito del contribuente, è stato ridefinito con il decreto del Ministero dell’Economia del 7 maggio 2024. Successivamente, il decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024 ha ulteriormente ritoccato i criteri che consentono al Fisco di effettuare la determinazione sintetica del reddito complessivo.
La logica del redditometro resta però invariata: le anomalie rilevanti tra redditi e spese finiscono all’attenzione del Fisco.
Redditometro: come funzionano i controlli del Fisco
Negli anni il redditometro ha rappresentato uno dei principali strumenti nell’ambito delle attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Consente in particolare di ricostruire il reddito reale di un contribuente partendo dalle spese che ha sostenuto (consumi, investimenti, mantenimento di beni come auto o case).
Lo spauracchio politico del Grande Fratello Fiscale ha portato però a un primo stop nel 2018, con un’interruzione retroattiva per i controlli successivi al periodo d’imposta 2015.
Il confronto tra redditi e spese nell’ambito dei controlli fiscali è ripartito dopo l’emanazione del decreto ministeriale del 7 maggio 2024, con il quale è stato ridefinito il set di informazioni che il Fisco può usare per la determinazione della capacità contributiva del contribuente, fornendo un elenco dettagliato di spese che potranno essere confrontate con il reddito dichiarato.
Quattro le macro-categorie individuate dal decreto, Consumi, Investimenti, Risparmio e Spese per trasferimenti, utilizzabili per i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate con il nuovo redditometro.
Per alcune categorie di beni e servizi, per i quali non sarà disponibile l’ammontare effettivo sostenuto dal contribuente, sarà determinata una spesa minima presunta rappresentativa del valore d’uso del prodotto.
Nella pratica, i dati degli elementi utilizzati per determinare la capacità contributiva del contribuente, sulla base delle spese risultanti dall’Anagrafe Tributaria e negli archivi del Fisco o, in alternativa, il contenuto induttivo, saranno vari e onnicomprensivi.
Dalle spese per alimenti e bevande, a quelle sostenute per l’abbigliamento, così come per il mutuo, per l’affitto e per le utenze o i lavori di manutenzione, passando a quelle sostenute per medicine e visite mediche così come per bollo auto, assicurazioni o pezzi di ricambio, l’Agenzia delle Entrate potrà scandagliare punto per punto il costo sostenuto e parametrarlo con il reddito del contribuente.
Non solo: il nuovo redditometro prende in esame anche le spese sostenute dal contribuente per l’acquisto di telefoni, per gli abbonamenti alle pay-tv o per i servizi di connessione, ma anche per giocattoli, lotto o anche per i giochi online.
Sintetizzando, la presenza di spese superiori al reddito dichiarato, fa scattare i controlli dell’Agenzia delle Entrate: questo il principio alla base del redditometro.
Tra gli elementi indicativi della capacità contributiva del contribuente anche l’importo di tasse e contributi versati così come dei pagamenti per l’assegno all’ex coniuge.
Per la determinazione sintetica del reddito del contribuente l’Agenzia delle Entrate potrà in ogni caso avvalersi di elementi diversi rispetto a quelli tipizzati nella tabella A, in caso di disponibilità di ulteriori voci di spesa sostenute dal contribuente.
Nel redditometro anche le spese di coniuge e altri familiari a carico
Le spese analizzate dal Fisco si considereranno sostenute dal contribuente a cui risultano imputabili sulla base dei dati disponibili o desumibili dall’Anagrafe Tributaria, anche in relazione ai costi sostenuti dal coniuge o altri familiari a carico.
Resteranno fuori invece dal perimetro del redditometro quelle relative a beni e servizi relativi all’attività di impresa, arti o professioni esercitata, se tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Il reddito complessivo accertabile sarà determinato sulla base:
- delle spese sostenute (tabella A e ulteriori risultanti dall’Anagrafe Tributaria);
- dalle ulteriori spese riferite a beni nella disponibilità del contribuente, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dai dati ISTAT o da altre analisi e studi;
- dalle spese ritenute essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile Soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalita’ indicate nella tabella A;
- della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
Il decreto MEF specifica che in sede di accertamento, il contribuente potrà dimostrare di aver finanziato le spese attenzionate con redditi diversi rispetto a quelli posseduti nel periodo d’imposta, esenti o ancora esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile, così come sarà possibile provare di aver sostenuto un costo diverso rispetto a quello contestato o di aver pagato con risparmi formati negli anni passati.
Redditometro, doppia soglia per la ricostruzione sintetica del reddito
L’utilizzo del redditometro incontra dei limiti chiari, e su questi è intervenuto il decreto legislativo n. 108/2024, contenente disposizioni correttive e integrative in materia di adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale.
Il DM del 7 maggio 2024 (firmato dal Viceministro Leo) aveva sollevato enormi polemiche nella stessa maggioranza di governo (tanto da essere definito “un ritorno al passato”), il che ha costretto il governo a correre ai ripari pochi mesi dopo proprio con il correttivo di agosto (D.Lgs. 108/2024) per depotenziare lo strumento e innalzare le tutele per i contribuenti.
L’articolo 5, modificando l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, definisce in particolare le discrepanze che permettono all’Agenzia delle Entrate di effettuare l’accertamento sintetico sui redditi dichiarati.
Il controllo parte solo se vengono superate contemporaneamente due soglie:
- la soglia del 20 per cento (un quinto): il reddito effettivo attribuito dal Fisco (in base alle spese sostenute) deve essere superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello che hai effettivamente dichiarato;
- la soglia dell’Assegno Sociale (moltiplicato per 10): il reddito accertabile deve superare il dichiarato di una cifra che sia almeno pari a 10 volte l’assegno sociale annuo, che per il 2026 è pari a 7.101,12 euro. Per l’anno in corso quindi, lo scostamento tra il dichiarato e il presunto deve essere di almeno 71.011,20 euro.
In sostanza, se le spese sono superiori al dichiarato, ma lo scostamento è micro o non supera queste due barriere di garanzia, l’accertamento sintetico non può essere avviato.
Se al contrario il Fisco avvia l’accertamento in caso di superamento dei limiti di cui sopra, resta garantito il diritto di presentare una prova contraria dimostrando che le spese in eccesso sono state pagate con soldi perfettamente leciti e non tassabili.
La norma elenca tre modi specifici per giustificarsi:
- finanziamento da fonti esterne o non tassabili
- redditi esenti o già tassati alla fonte;
- somme erogate da soggetti terzi, ad esempio regali da parte di genitori o parenti (es. la donazione di un genitore per comprare la casa o l’auto), prestiti personali, o eredità.
Resta inoltre ammesso dimostrare che i calcoli del Fisco sono errati, esibendo fatture e bonifici a riprova della propria correttezza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Redditometro: come funziona, limiti di spesa e regole per difendersi dall’accertamento