Spesometro e dichiarazione IVA: al via i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Spesometro e dichiarazione IVA: al via i controlli dell'Agenzia delle Entrate sulle incoerenze tra i dati comunicati. Le indicazioni nel provvedimento dell'8 ottobre 2018.

Spesometro e dichiarazione IVA: al via i controlli dell'Agenzia delle Entrate

Partono i controlli su spesometro e dichiarazione IVA: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato l’8 ottobre 2018 dà il via all’incrocio dei dati e alle lettere di compliance in caso di incoerenze.

I controlli riguarderanno l’omessa dichiarazione in tutto o in parte del volume d’affari conseguito, ai sensi dei dati IVA comunicati con lo spesometro, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016.

Il provvedimento pubblicato dalle Entrate l’8 ottobre 2018 fissa le modalità attraverso le quali sono messe a disposizione del contribuente le informazioni derivanti dal confronto dei dati comunicati.

I contribuenti che dovessero ricevere lettere di compliance a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate potranno porre rimedio ad errori ed omissioni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Spesometro e dichiarazione IVA: al via i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate fornisce le modalità operative relative all’avvio della compliance in merito alle incoerenze tra volume d’affari dichiarato e dati contenuti nello spesometro (la comunicazione dati fatture nella versione precedente a quella di cui al DL 193/2016).

Nel dettaglio, con l’avvio dei controlli sulle incongruenze tra dati comunicati e dati dichiarati, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un’avviso all’interno del Cassetto Fiscale e la lettera di invito alla compliance sarà recapitata anche a mezzo PEC.

La comunicazione sui controlli relativi alla presunta omessa dichiarazione del volume d’affari conseguito conterrà i seguenti dati:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

All’interno della comunicazione contenuta nel Cassetto Fiscale del contribuente saranno resi disponibili i dati del protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse.

Inoltre, saranno riportati i seguenti dati:

  • somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA;
  • importo della somma delle operazioni relative a:
    • cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
    • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
    • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione IVA;
    • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
    • ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA;
      dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
    • ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.

Si allega di seguito il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate l’8 ottobre 2018:

Agenzia delle Entrate - provvedimento prot. 237975 dell’8 ottobre 2018
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

Controlli dichiarazione IVA e spesometro: ravvedimento operoso per regolarizzare errori o omissioni

Per regolarizzare gli errori o le omissioni relativi alla dichiarazione IVA e a seguito dell’invio delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Il contribuente potrà inoltre richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciute all’Agenzia delle Entrate nelle modalità che saranno indicate nella comunicazione disponibile sul Cassetto Fiscale e inviata a mezzo PEC.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network