Spesometro primo semestre 2017: correzione senza sanzioni entro il 6 aprile 2018

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Si avvicina la scadenza del 6 aprile 2018, termine entro il quale sarà possibile correggere lo spesometro del primo semestre 2017 senza l'applicazione di sanzioni. Vale anche in caso di invio omesso? Ecco un utile vademecum.

Spesometro primo semestre 2017: correzione senza sanzioni entro il 6 aprile 2018

Spesometro primo semestre 2017: correzione possibile entro la scadenza del 6 aprile 2018.

In caso di fatture omesse o incomplete sarà possibile effettuare un nuovo invio senza sanzioni entro il 6 aprile 2018. La domanda che in molti si pongono e se la “seconda finestra” valga anche nel caso di invio omesso dello spesometro I semestre 2017.

La scadenza che si sta avvicinando rappresenta un importante appuntamento per contribuenti e loro intermediari: sempre entro il 6 aprile bisognerà trasmettere lo spesometro del secondo semestre 2017.

Facciamo di seguito il punto su quando sarà possibile beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso di correzione dello spesometro entro il 6 aprile 2018 e, soprattutto, quali sono le regole in caso di mancato invio.

Correzionie spesometro primo semestre 2017 senza sanzioni: ecco quando

La possibilità di correggere l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel I semestre 2017 è stata introdotta dal DL 148/2017 e per capire quando sarà possibile inviare lo spesometro senza sanzioni è bene partire dalla lettura della norma.

Il comma 1 dell’art. 1-ter prevede letteralmente che:

Le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018 (prorogato al 6 aprile 2017 con provvedimento AdE 5 febbraio 2018).

Leggendo quanto previsto dalla legge, quindi, è chiaro che la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio dello spesometro del primo semestre 2017 riguardi soltanto i contribuenti che hanno inviato già la comunicazione dei dati delle fatture, in quanto si fa esplicito riferimento a comunicazioni già effettuate.

Per esemplificare, quindi, l’invio di un nuovo spesometro rettificativo entro la scadenza del 6 aprile 2018 riguarda i seguenti casi:

  • fatture omesse;
  • fatture incomplete;
  • fatture errate.

In questo caso la correzione o integrazione dei dati delle fatture emesse o ricevute nel primo semestre 2017, qualora effettuata entro la scadenza del 6 aprile 2018, non sarà sanzionata e l’invio sarà considerato correttivo degli errori riscontrati.

A tal proposito è bene ricordare che sempre in virtù delle novità introdotte con il DL 148/2017 e così come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 sono stati ridotti i dati obbligatori da trasmettere.

Per approfondire i lettori sono invitati a consultare l’apposito articolo di approfondimento.

Spesometro I semestre 2017: ravvedimento operoso in caso di invio omesso

Dopo aver chiarito che la correzione dello spesometro senza sanzioni non si applica in caso di invio omesso, vediamo di seguito quali sono le sanzioni previste e come pagarle beneficiando del ravvedimento operoso.

Le sanzioni previste in caso di spesometro omesso (e anche incompleto o errato a partire dal secondo semestre 2017) sono pari a 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre, e quindi 2.000 euro tenuto conto dell’invio semestrale.

Il regime sanzionatorio attualmente in vigore prevede che per le correzioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria la sanzione sia ridotta alla metà, quindi a 1 euro a fattura e a 500 euro a trimestre.

Ovviamente la riduzione non è applicabile a chi effettua l’invio dello spesometro omesso del primo semestre 2017 ora ma sarà possibile sanare eventuali omissioni beneficiando del ravvedimento operoso.

La riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso dovrà essere calcolata in base alla data in cui l’importo dovuto verrà versato e alcuni esempi di calcolo sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017.

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo di come si calcolano le sanzioni con ravvedimento operoso in caso di invio dello spesometro oltre i termini di scadenza, ovvero di errori o integrazione di dati omessi a partire dalla comunicazione dei dati del II semestre 2017:

  • 1/9 di 500 euro se lo spesometro è inviato entro 15 giorni dalla scadenza originaria;
  • 1/9 di 1.000 euro se la correzione avviene entro 90 giorni dalla scadenza originaria;
  • 1/8 di 1.000 euro se il modello è presentato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza;
  • 1/7 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene entro due anni;
  • 1/6 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene oltre due anni;
  • 1/5 di 1.000 euro se la regolarizzazione è effettuata dopo la constatazione della violazione.

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