Detraibili le spese sulle operazioni propedeutiche, salva l’ipotesi di abuso

Via libera alla detrazione dell'IVA per le operazioni di carattere preparatorio anche in assenza di operazioni attive: le spese, però, devono essere finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica e devono essere inerenti alle finalità imprenditoriali. Lo stabilisce la Corte di Cassazione

Detraibili le spese sulle operazioni propedeutiche, salva l'ipotesi di abuso

È legittima la detrazione dell’IVA relativa alle operazioni di carattere preparatorio sostenute dal soggetto passivo anche in assenza di operazioni attive, purché le spese siano finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica e ne sia, quindi, accertata l’inerenza alle finalità imprenditoriali.

A nulla rilevano le ragioni per cui il soggetto passivo non ha concretamente iniziato l’attività, salva l’ipotesi - con onere della relativa prova a carico dall’Ufficio - di abuso del diritto alla detrazione o al rimborso.

Sono queste le conclusione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11213 del 28 marzo 2023.

Detraibili le spese sulle operazioni propedeutiche, anche se l’attività non è stata ancora avviata

La vicenda trae origine dal rigetto operato dall’Agenzia delle entrate avverso l’istanza di rimborso di un credito IVA maturato da una società per la mancata esecuzione di operazioni attive. La società proponeva ricorso dinanzi alla CTP, che lo accoglieva.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. La CTR, in riforma del giudizio della CTP, ha accolto i motivi di doglianza dell’Amministrazione finanziaria confermando la legittimità del proprio operato.

A parere del giudice, il diniego del rimborso trova giustificazione nell’aver la società assunto la libera decisione di rinunciare al conseguimento dell’oggetto sociale, così da abbandonare l’unica iniziativa imprenditoriale intrapresa per mero disinteresse alla sua prosecuzione.

Di conseguenza, la contribuente risulta incisa dal tributo, alla stregua di un soggetto “privato”, pur se aveva avviato attività propedeutica e preparatoria al conseguimento dei ricavi/corrispettivi, ancora assenti nel periodo relativo al rimborso.

La società ha opposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 30, comma 2, del DPR 633/1972, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA rispetto alle attività preparatorie, il mancato conseguimento dell’oggetto sociale e, con esso, di corrispettivi, debba dipendere da cause estranee ed indipendenti dalla volontà dell’operatore.

I giudici di cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso. A parere del collegio, ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertare l’effettiva inerenza delle operazioni rispetto alle finalità imprenditoriali senza che sia, tuttavia, richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa.

La detrazione dell’imposta spetta, infatti, anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.

A nulla rilevano le ragioni per cui il soggetto passivo non ha concretamente iniziato l’attività, salva l’ipotesi - con onere della relativa prova a carico dall’Ufficio - di abuso del diritto alla detrazione o al rimborso.

In effetti, tutte le attività economiche poste in essere dal soggetto passivo IVA devono essere considerate rilevanti ai fini della legittima detraibilità dell’imposta, comprese le attività preparatorie e ciò quand’anche, successivamente, si è deciso di non passare alla fase operativa, di modo che l’attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta.

Sul punto i giudici di legittimità hanno richiamato i principi contenuti nella Sentenza della CGUE del 18.5.2021, in causa C-248/20, che ha chiarito come il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni soggette a imposta.

Per consolidato orientamento, spetta al giudice nazionale eventualmente negare il beneficio del diritto alla detrazione se è dimostrato, sulla base di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo. Nel caso di specie è mancato da parte del giudice di merito tale esame.

Egli, infatti, non ha valutato il contesto fattuale e le ragioni, se estranee o meno alla volontà della società, che hanno determinato il mancato inizio dell’attività d’impresa, al fine di escludere che l’attività preparatoria complessivamente realizzata dalla società fosse da considerarsi come abusivamente rivolta ad ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso operazioni elusive o abusive.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la decisione impugnata.

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