I soggetti obbligati (e quelli esclusi) del modello 770

Giuseppe Guarasci - Modello 770

Chi è obbligato a presentare il Modello 770/2025? L'adempimento riguarda i sostituti d'imposta, tenuti ad inviare la dichiarazione entro il 31 ottobre

I soggetti obbligati (e quelli esclusi) del modello 770

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770/2025? E chi, invece, non è tenuto all’adempimento?

Si tratta della dichiarazione che, come la Certificazione Unica, deve essere presentata dai sostituti d’imposta.

Serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate così come il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Anche le Amministrazioni dello Stato devono utilizzare il modello 770 per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2024.

Modello 770/2025: contenuti e soggetti obbligati

I sostituti d’imposta devono presentare il Modello 770/2025 all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 ottobre 2025.

La dichiarazione da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.

Agenzia delle Entrate - Modello 770/2025
Scarica il Modello 770/2025

I soggetti obbligati all’adempimento dovranno compilare il Modello seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili dalla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.

Agenzia delle Entrate - Modello 770/2025
Scarica le istruzioni per la compilazione del modello 770/2025

Il Modello 770, come anticipato, deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi:

  • alle ritenute operate nel 2024,
  • i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate,
  • il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Il modello deve essere utilizzato anche dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.

I soggetti in questione sono, infatti, obbligati sulla base di specifiche disposizioni normative a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

  • dividendi;
  • proventi da partecipazione;
  • redditi di capitale erogati nel 2024;
  • operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo;
  • i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

La dichiarazione, infine, deve essere utilizzata per i soggetti che:

  • esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • gestiscono portali telematici, se applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

Come noto, per i sostituti d’imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente hanno meno di 5 dipendenti, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 1/2024 ha previsto la possibilità di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati. Questi possono infatti inviare i dati mensilmente tramite F24 ed evitare la dichiarazione annuale.

I sostituti d’imposta hanno anche la possibilità di suddividere il modello 770, inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX.

Tali quadri sono relativi alle ritenute operate su:

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già presenti nel quadro SY;
  • Locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Tale facoltà è riconosciuta a condizione che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 16 marzo le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, e alcune fattispecie di redditi diversi;
  • entro il 31 marzo le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • entro il 31 ottobre le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 16 marzo.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2025

Devono presentare il modello 770/2025 i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto le seguenti somme o valori:

  • importi soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del DPR n. 600/1973 e 33, comma 4, del DPR n. 42/1988.

I soggetti obbligati all’invio della dichiarazione sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Nelle istruzioni per la compilazione l’Agenzia delle Entrate ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Modello 770/2025 i soggetti che:

  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al Dlgs n. 239/1996;
  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del DPR n. 600/1973;
  • hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del Dlgs n. 461/1997, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi;
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del Dlgs n. 461/1997;
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2024;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti in quanto rappresentanti fiscali (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 239 del 1996, dell’articolo 26- quinquies, commi 2 e 6-bis e dell’art. 27-ter, ottavo comma, del DPR n. 600 del 1973, dell’art. 7, comma 2-ter, del DL n. 351 del 2001, dell’art. 10-ter, comma 2-ter, della legge n. 77 del 1983, e dell’art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), oppure siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2, del Dlgs n. 461 del 1997, questi devono presentare, nell’ambito dello stesso Modello 770/2025, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l’imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

Sono questi, dunque, i soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770/2025 all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 ottobre 2025, data che conclude un mese ricco di adempimenti fiscali per i datori di lavoro.

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