Compensazione crediti sostituto d’imposta: le nuove regole per F24 e modello 770

Francesco Oliva - Modello 770

I crediti fiscali del sostituto d'imposta avranno un diverso trattamento normativo tra compensazione modello F24 e dichiarazioni fiscali.

Compensazione crediti sostituto d'imposta: le nuove regole per F24 e modello 770

La riforma fiscale varata recentemente con la Legge di Bilancio 2020 ed il decreto fiscale collegato prevede nuove regole per il trattamento fiscale dei crediti fiscali che il contribuente matura in qualità di sostituto d’imposta.

In particolare, l’articolo 3 del DL 124/2019 ha modificato il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo numero 241/1997. Tale modifica ha introdotto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione al fine di poter portare in compensazione i crediti fiscali di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Tale norma non dispone nulla in ordine ai crediti fiscali maturati dai sostituti d’imposta; di conseguenza, gli operatori professionali si sono posti il dubbio circa la possibilità di non ricomprendere tale tipologia di crediti fra quelle rientranti nel nuovo obbligo.

La risposta è arrivata direttamente dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 3° forum nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili organizzata da Italia Oggi, attualmente in corso di svolgimento a Milano e che Informazione Fiscale sta seguendo in diretta.

Crediti fiscali sostituto d’imposta 2020: regole diverse per obbligo di preventiva dichiarazione e compensazione modello F24

Nel nuovo comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo numero 241/1997 si puo’ leggere che:

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.

Tale nuova norma non dispone nulla in ordine ai crediti fiscali maturati dai sostituti d’imposta che, di conseguenza, non dovranno essere oggetto di preventiva presentazione della relativa dichiarazione (modello 770) al fine di poter portare in compensazione l’eventuale credito ivi ricompreso.

Compensazione modello F24 tramite servizi intermediari Agenzia delle Entrate anche per i crediti fiscali dei sostituti d’imposta

Attenzione però: mentre la novità sull’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per poter fruire dei crediti fiscali superiori a 5.000 euro non riguarda i crediti dei sostituti d’imposta, la stessa cosa non puo’ dirsi per le nuove regole previste per il pagamento delle deleghe modello F24.

In particolare, la compensazione F24 puo’ essere fruita solo pagando le relative deleghe mediante servizi intermediari dell’Agenzia delle Entrate, non potendosi più utilizzare l’Internet banking.

E tale regola vale anche per tutti i crediti fiscali maturati dal sostituto d’imposta, ivi compreso il cd “bonus Renzi” (codice tributo 1655).

Peraltro l’elenco dei crediti fiscali del sostituto d’imposta - ed i relativi codice tributo - sono elencati nella tabella allegata alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 110 del 31 dicembre 2019.

Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 110/E del 31 dicembre 2019
Modalità di presentazione del modello F24 contenente crediti fiscali in compensazione

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