Società estera, dipendente in Italia: chi è il sostituto di imposta?

Francesco Oliva - Certificazione Unica

Società estera, dipendente in Italia: chi è il sostituto di imposta? Il soggetto non residente opera le ritenute alla fonte sulle somme corrisposte al lavoratore in presenza di una stabile organizzazione sul territorio

Società estera, dipendente in Italia: chi è il sostituto di imposta?

Società estera, dipendente in Italia: chi è il sostituto di imposta? Gli enti e le società non residenti operano le ritenute alla fonte sui redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Protagonista del caso pratico che analizziamo oggi è una società francese che opera nel campo della fabbricazione di rubinetti e valvole e che da novembre 2020 ha istituito in Italia un ufficio di rappresentanza per la promozione istituzionale della società e dei prodotti fabbricati, senza svolgimento di attività commerciale.

In previsione di un inserimento dell’azienda nel mercato italiano, il soggetto estero ha assunto un dipendente che risiede e lavora in Italia. E si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il suo ruolo di sostituto di imposta.

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In base a quanto stabilito dall’articolo 23 del d.P.R. numero 600 del 29 settembre 1973, la società estera vorrebbe effettuare le ritenute a titolo di acconto sulle somme corrisposte al lavoratore osservando anche tutti gli altri obblighi connessi.

Interessante, a questo proposito, quanto riportato nella risposta all’interpello numero 297/2021:

“In assenza di stabile organizzazione in Italia, l’Istante, non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta a operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

Tuttavia, in linea con quanto affermato nel principio di diritto n. 8/2019, qualora l’Istante, avendone la facoltà, intenda operare le ritenute alla fonte sui predetti corrispettivi ai sensi dell’articolo 23 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, e di fatto le operi, sarà tenuto all’adempimento di tutti gli altri obblighi, formali e sostanziali, che ne conseguono”.

In conclusione il documento specifica che nel caso in cui il personale dipendente in Italia ha ed esercita il potere di concludere contratti a nome della società, sarà necessario valutare se quest’ultima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 297 del 27 aprile 2021
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Adempimenti del sostituto di imposta da parte di soggetto estero non residente Articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600

Società estera con dipendente in Italia: quando il soggetto non residente opera come sostituto di imposta?

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate parte dalla definizione stessa di sostituto di imposta contenuta nell’articolo 64 del DPR numero 600 del 1973, ovvero soggetto obbligato al pagamento di imposte al posto di altri, “per fatti o situazioni a questi riferibili”.

Questa figura nasce per due scopi:

  • un’esigenza di semplificazione dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti;
  • rappresenta una sicura riscossione delle somme dovute.

L’articolo 23 del DPR numero 600 del 1973 stila una lista tassativa di soggetti obbligati a operare come sostituti di imposta, tra gli altri rientrano nell’elenco anche “le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.

Anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, quindi, operano come sostituti di imposta. Ma non tutti. È necessaria una precisazione che deriva dalla circolare numero 326 del 1997 del Ministero delle Finanze:

“Gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.”

In altre parole, quindi, sebbene presenti nell’elenco dell’articolo 23 del DPR numero 600/1973 le società non residenti in linea generale ne restano escluse sulla base della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Per questo resta cruciale la presenza di una stabile organizzazione per operare come sostituti di imposta.

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