In una società in nome collettivo, il socio receduto risponde del reddito accertato alla società fino a quando non formalizza l’uscita dalla compagine sociale. Lo precisa la Corte di Cassazione
Il socio di una società in nome collettivo che abbia perduto tale qualità (in conseguenza di recesso, esclusione o cessione della quota) risponde nei confronti dei terzi, ivi compresa l’Amministrazione finanziaria, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione.
La controversia prende le mosse dal ricorso avverso due avvisi di accertamento con i quali veniva imputato al ricorrente nella sua veste di socio al 50 per cento della società, ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, il maggior reddito pro-quota per gli anni 2006 e 2007 ricostruito in capo alla società.
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