Nelle società di persone il litisconsorzio è necessario

Emiliano Marvulli - Società di persone

Nelle società di persone il litisconsorzio è necessario: in caso di violazione dell'obbligo la controversia è nulla

Nelle società di persone il litisconsorzio è necessario

In tema di contenzioso tributario, il ricorso proposto dalla società di persone, a cui viene accertato un maggiore reddito imponibile, o da uno dei soci, a cui viene imputato con atto impositivo autonomo un maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato alla società, riguarda indivisibilmente sia la società che tutti i soci e tutti devono essere parte dello stesso procedimento.

In caso di violazione dell’obbligo di litisconsorzio necessario la controversia è nulla.

È questo il sunto dei principi stabiliti da una consolidata giurisprudenza degli ultimi anni.

Litisconsorizio necessario società di persone

La sentenza – La controversia che vogliamo analizzare oggi, in particolare, trae origine da un avviso di accertamento ai fini IVA e IRAP notificato ad una società di persone e al socio, impugnato da questi, sia in veste di legale rappresentante dell’ente, che in proprio quale socio in proprio.

Il ricorso è giunto sin in Cassazione e in questa sede i giudici di legittimità - si veda l’Ordinanza numero 17353/2020 - hanno approfondito le modalità in cui era avvenuto il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

Sul tema la Suprema Corte ha precisato che, in linea di principio, se un accertamento avente ad oggetto la determinazione di un maggior imponibile IVA a carico di una società di persone autonomamente operato, non determina la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci in caso d’impugnazione.

Tuttavia è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di cassazione, cui la sentenza in commento dà continuità, quello per cui in materia tributaria:

“l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi”

Il difetto del simultaneus processus

Da tale principio consegue che, nell’ipotesi in cui nei gradi di merito sia accertato, anche d’ufficio, il cd. difetto del simultaneus processus, la sentenza impugnata è nulla così come l’intero processo.

La Corte ha precisato che tale rilievo può essere svolto in via ufficiosa anche dalla stessa corte di legittimità, essendo consolidato il principio per cui, qualora il giudice di primo grado e di secondo non rilevino la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario

“resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure”

In applicazione del predetto principio se nel giudizio, come nel caso di specie, non intervengono gli altri soci della società di persone accertata, nei cui confronti è stato emesso l’avviso di accertamento, la sentenza va cassata, con dichiarazione di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio alla commissione di primo grado in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa società che non hanno partecipato al giudizio.

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